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	<title>Economia e Politica &#187; Ambiente</title>
	<link>http://www.economiaepolitica.it</link>
	<description>Rivista online</description>
	<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:55:30 +0000</pubDate>
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	<language>it</language>
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		<title>La gestione pubblica dell’acqua dopo la sentenza della Corte costituzionale</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[1. La Corte dichiara legittimo un articolo di cui un milione e quattrocentomila cittadini chiedono l’abrogazione
È di pochi giorni fa la pubblicazione della sentenza n. 325 del 2010 della Corte Costituzionale che ha deciso su una pluralità di ricorsi regionali contro l’art. 23 bis del d.l. 112 del 2008, così come modificato dal cd. decreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center"><img border="0" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/acqua.jpg" height="259" width="363" /><strong>1. La Corte dichiara legittimo un articolo di cui un milione e quattrocentomila cittadini chiedono l’abrogazione</strong></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">È di pochi giorni fa la pubblicazione della sentenza n. 325 del 2010 della Corte Costituzionale che ha deciso su una pluralità di ricorsi regionali contro l’art. 23 bis del d.l. 112 del 2008, così come modificato dal cd. decreto Ronchi (art. 15 del d.l. 135 del 2009, convertito in legge n. 166 del 2009).</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Non v’è dubbio che la Corte costituzionale con questa sentenza abbia difeso il vecchio, ossia il processo di privatizzazione che è stato intrapreso dall’ordinamento italiano a partire dal 1990. La corte non ha tenuto in nessun conto il nuovo vento antiliberista che soffia nel Paese (ma non solo, come dimostrato dall’esempio del comune di Parigi) e che ha portato alla raccolta di ben 1.400.000 per l’abrogazione della citata normativa, la stessa che era contestata dalle regioni. Certo, si potrebbe correttamente obiettare che un organo di garanzia deve essere immune dalle pressioni politiche. Ed è certamente vero, anche se, occorre dire, in altri casi, si pensi alla decisione del 1993 sull’ammissibilità dei referendum elettorali, la Corte si comportò diversamente, modificando la propria giurisprudenza proprio per andare incontro alla richiesta di cambiamento che proveniva dal Paese. Ma questa volta questo non è avvenuto.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Dal punto di vista giuridico, la sentenza può essere divisa in tre parti, di cui una prima scontata, perche la Corte si era già pronunciata su analoghe questioni negli anni precedenti (e si sa che molto difficilmente la Corte cambia il proprio orientamento). Una seconda invece fondata su quelle questioni che sono state sollevate per la prima volta dai ricorsi regionali contro il 23 bis (che sono stati redatti da giuristi di grandissima sensibilità, alcuni dei quali, come Roberto Cavallo Perin, anche impegnati nella redazione del disegno di legge regionale della Puglia per la ripubblicizzzione dell’acqua), attraverso la formulazione di domande del tutto nuove. Ci si sarebbe potuti ragionevolmente attendere dalla Corte, dunque, perlomeno una declaratoria di parziale illegittimità dello stesso art. 23 bis, proprio per la profondità dei ricorsi regionali che erano tra l’altro molto ben argomentati sotto il profilo giuridico e proprio perché il loro accoglimento non avrebbe dovuto comportare alcuna modifica alla giurisprudenza pregressa. Una terza parte, comunque sia, è positiva, sebbene rappresenti poca cosa nell’economia complessiva della decisione.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Per cominciare da quest’ultima parte, mi pare significativo il passaggio in cui la Corte chiarisce che la normativa del 23 bis non è affatto attuativa di obblighi europei: la Corte riconosce infatti che in questa materia vi è un indubbio margine di discrezionalità del legislatore italiano. In questo modo il giudice delle leggi svela la mistificazione compiuta dall’articolo 23 bis, nella parte in cui tale articolo si auto qualificava attuativo del diritto comunitario. Si trattava di una mistificazione, spesso denunciata, anche da chi scrive, molto probabilmente compiuta dal Parlamento per giustificare agli occhi dell’opinione pubblica la scelta impopolare di privatizzare i servizi pubblici locali attribuendone falsamente la responsabilità all’Unione europea. A tale proposito la Consulta ha infatti affermato chiaramente che «le disposizioni censurate dalle ricorrenti non costituiscono né una violazione né un’applicazione necessitata della richiamata normativa comunitaria ed internazionale, ma sono semplicemente con questa compatibili, integrando una delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare l’evocato primo comma dell’art. 117 Cost.» (punto 6 del considerato in diritto.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Ma veniamo adesso alle altre due parti della decisione.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center"><strong>2.La giurisprudenza precedente della Corte costituzionale sui servizi pubblici locali e sul servizio idrico in particolare</strong></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Come osservato, la risposta negativa ad alcune questioni era pressoché scontata proprio perché in altre recenti occasioni la Corte aveva avuto modo di chiarire il suo punto di vista. Nel 2004 (sentenza n. 272) la Corte aveva affermato che spetta allo Stato la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e che il fondamento costituzionale di questa disciplina era dato dalla «tutela della concorrenza», materia affidata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dal nuovo art, 117 della Costituzione a seguito della riforma del 2001 (punto 3 del considerato in diritto). In questa decisione la Corte aveva comunque lasciato un margine di intervento alla potestà legislativa regionale per i servizi privi di rilevanza economica. Nel 2008 (sentenza n. 335), con specifico riferimento al servizio idrico integrato, la Corte ha affermato che «le quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione» sono «dei veri e propri corrispettivi dovuti per lo svolgimento di attività commerciali» (punto 6.1 del considerato in diritto), abbracciando dunque chiaramente una ricostruzione privatistica e commerciale del servizio idrico. Nel 2009 (sentenza n. 249), sempre con riferimento al servizio idrico, la Corte aveva respinto un ricorso della regione Calabria, che rivendicava la propria competenza legislativa in merito alla disciplina delle modalità di gestione del servizio idrico integrato ed aveva affermato la piena legittimità costituzionale dell’art. 150 del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152 del 2006) che disciplinava le forme di affidamento di questo servizio perché, afferma la Corte, «tali regole sono dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione medesima» (punto. 14.1 del considerato in diritto). Sempre nel 2009 (sentenza n. 307), in accoglimento di un ricorso dello Stato contro una legge regionale della Lombardia in materia di servizio idrico, la Corte ha affermato l’inderogabilità della disciplina statale in materia in quanto essa spetta allo Stato sulla base  di «sue competenze esclusive in una pluralità di materie: funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell’ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni». «Deve, in altri termini – secondo la Corte – parlarsi di un concorso di competenze statali, che vengono esercitate su oggetti diversi, ma per il perseguimento di un unico obiettivo: quello della disciplina del servizio idrico integrato» (punto 4 del considerato in diritto). Occorre notare che in questa ultima sentenza la Corte doveva pronunciarsi su due diverse disposizioni della legge regionale della Lombardia, una che rendeva obbligatoria la separazione della gestione delle reti da quella del servizio e una che promuoveva la concorrenza in maniera ancora più aggressiva della disciplina statale (allora era vigente la disciplina del cd. lodo Buttiglione che prevedeva la gara, la società mista e l’in house, senza condizionare quest’ultima forma come fa attualmente l’art. 23 bis): la legge della Lombardia obbligava gli enti locali, ad eccezione del comune di Milano, ad affidare questo servizio con gara. Ebbene la Corte, con riferimento alla prima questione, ha affermato l’inderogabilità della disciplina statale, sancendo testualmente che «L&#8217;art. 49, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2003, novellato dalla legge regionale n. 18 del 2006, ponendo il principio della separazione delle gestioni, violava specificamente la competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni, laddove, in contrasto con la disciplina statale, consentiva ed anzi imponeva una separazione non coordinata tra la gestione della rete e l&#8217;erogazione del servizio idrico integrato» (punto 5.2 del considerato in diritto). Invece, colpo di scena, con riferimento alla seconda questione, la Corte ha affermato la derogabilità della disciplina statale da parte della legge regionale proprio perché in questo specifico caso era la legge regionale a offrire una tutela maggiore della concorrenza. La Corte infatti ha affermato: «Al riguardo, deve considerarsi che la Costituzione pone il principio, insieme oggettivo e finalistico, della tutela della concorrenza, e si deve, pertanto, ritenere che le norme impugnate, in quanto più rigorose delle norme interposte statali, ed in quanto emanate nell&#8217;esercizio di una competenza residuale propria delle Regioni, quella relativa ai “servizi pubblici locali”, non possono essere ritenute in contrasto con la Costituzione» (punto 6.2 del considerato in diritto). Si tratta dunque di una giurisprudenza che da alcuni anni sposa le tesi privatrizzatrici dello Stato, fondando le proprie decisioni sulla nuova competenza che la sciagurata riforma costituzionale del 2001 ha attribuito alla potestà legislativa dello Stato, ossia «la tutela della concorrenza». La Corte, insomma, utilizza come parametro di legittimità il solo art. 117 della Costituzione, misconoscendo tuttavia il valore degli articoli della Costituzione del 1948 che si occupano specificamente dei rapporti economici, ossia gli articoli 41, 42 e 43 Cost., nei quali non solo la concorrenza non è contemplata ma in cui ampio spazio è riservato alla tutela delle finalità sociali, dell’utilità sociale e delle esigenze collettive. Dimenticando di interpretare l’art. 117 della Costituzione alla luce della prima parte della Costituzione, la Corte ha fondato le sue recenti decisioni unicamente sul titolo di competenza dello Stato «tutela della concorrenza», che è stata  incredibilmente elevata a valore costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center"><strong>3. Le domande nuove sottoposte alla Corte: la rilevanza economica e la lesione dell’autonomia costituzionale (art. 5 Cost.) degli enti locali</strong></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Ecco perché una parte della decisione era, purtroppo, scontata: con questi precedenti, tra l’altro così vicini nel tempo, la Corte non poteva facilmente prendere una diversa direzione.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Tuttavia, su almeno due punti essenziali ci si sarebbe potuti ragionevolmente attendere almeno una limitata apertura alle tesi regionali, proprio perché si trattava di vere e proprie novità su cui la Corte in passato non era stata sollecitata a pronunciarsi.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Il primo riguardava la nozione di rilevanza economica e, in particolare, se, una volta affermata la competenza dello Stato in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali (in conformità con la giurisprudenza pregressa), potessero essere le regioni o gli enti locali a stabilire “in concreto” quali fossero le condizioni in virtù delle quali tale rilevanza doveva essere attribuita ad una data attività. Sul punto la Corte ha «escluso che gli enti infrastatuali possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza della rilevanza economica del servizio» (punto 11.4 del considerato in diritto), in quanto l’attribuzione della competenza ad apprezzare se in concreto sussistano le condizioni per attribuire la rilevanza economica avrebbe finito con lo svuotare la competenza statale in materia di concorrenza. La corte afferma chiaramente di desumere il concetto di rilevanza economica dall’ordinamento comunitario. Si rifà infatti espressamente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE che ha spesso adottato una nozione oggettiva di attività economica<strong>[1]</strong>. In questo modo, tuttavia, la Corte costituzionale cade, in primo luogo, in una evidente contraddizione perché prima afferma che in questa materia non ci sono vincoli europei da rispettare, poi però incomprensibilmente attinge la nozione di attività economica proprio dal’ordinamento comunitario. In secondo luogo effettua una inaccettabile semplificazione dell’ordinamento comunitario, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE non è monolitica e perché inoltre l’ordinamento comunitario non ha una nozione univoca di attività economica: ad esempio per il libro verde sui servizi di interesse economico generale la nozione di attività economica è soggettiva, dipende quindi dalla valutazione soggettiva  dell’ente pubblico. La Corte costituzionale, dunque, una volta affermato che ci troviamo in un ambito non coperto da vincoli europei, avrebbe dovuto dedurne che la nozione di attività economica deve essere ricercata in primo luogo nella Costituzione repubblicana del 1948 e in particolare in quegli articoli da 41 a 43 che sanciscono chiaramente la prevalenza dell’utilità sociale e dei fini sociali sulla libertà di iniziativa economica privata.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Occorre anche incidentalmente osservare che la nozione di rilevanza economica è una nozione recentemente introdotta dal legislatore, proprio nel momento in cui si è posto l’obiettivo di privatizzare i servizi pubblici locali. La prima legge che ha introdotto questo concetto è la legge n. 326 del 2003, il cd. lodo Buttiglione. Prima, nel 1990, il legislatore, con la legge n. 142, aveva introdotto il concetto di rilevanza «imprenditoriale»<strong>[2]</strong>. Occorre chiedersi per quale motivo nel 2003 il legislatore avverte l’esigenza di introdurre il diverso concetto di rilevanza economica. È il cattivo legislatore che introduce questo concetto, proprio nel momento in cui la politica decide di abdicare dal suo ruolo di decidere cosa dovesse essere ricompreso nel mercato e cosa ne fosse escluso. È il cattivo legislatore che ha inteso pilatescamente far credere che ci sia qualcosa che è oggettivamente economico e qualcosa che non lo è oggettivamente. Ed è in questo tranello che è caduta la Corte costituzionale, pur avendo il potere di far emergere questo errore del legislatore. Quello della rilevanza economica, infatti, è un falso concetto: sicuramente non è un concetto giuridico, ma una categoria sociologico-economica, appunto perché esso non ha alcun valore definitorio ma è indeterminato, scivoloso, indefinibile (la rilevanza imprenditoriale, invece poteva avere una qualche utilità definitoria, perché giuridicamente è data una definizione di impresa; tra l’altro la nozione di impresa è collegata a quella di servizi pubblici dallo stesso art. 43 della Costituzione che espressamente riguarda le «imprese» che si riferiscono a servizi pubblici essenziali). In astratto, infatti, tutto può avere rilevanza economica: anche la giustizia potrebbe essere considerata un’attività economica (ipoteticamente offerta da arbitri privati), così come la difesa, che potrebbe in astratto essere soddisfatta da eserciti privati (è solo con gli stati nazionali che si crea l’esercito di cittadini, sul modello dell’esercito rivoluzionario francese, ma nei periodi precedenti essa era svolta da mercenari, appunto, appaltati dallo Stato). Dunque non esiste la rilevanza economica in rerum natura. La rilevanza economica è stata pertanto il pretesto ideologico che è servito per giustificare il processo di privatizzazione. Da un lato essa aveva la funzione di allargare a dismisura le attività che devono essere poste sul mercato, dall’altro ha confuso l’attenzione per far credere ai cittadini che la scelta di privatizzare non è una scelta politica, ma deriva dalla natura delle cose, dalla rilevanza economica, appunto. Dobbiamo invece riaffermare il valore della politica e il predominio di questa sull’economia. È la politica che, se vuole interpretare compiutamente il suo ruolo, deve stabilire quali attività sono affidate al mercato e quali sono sottratte al mercato perché necessarie per l’attuazione del bene comune. E la politica deve assumersi la responsabilità di queste scelte, non farle derivare da un preteso vincolo derivante da una supposta natura economica dell’attività. La rilevanza economica ha rappresentato, in sintesi, il cavallo di Troia delle privatizzazioni.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Il secondo e, a mio parere, cruciale aspetto, su cui la Corte non si era fino ad oggi pronunciata, è rappresentato dalla lesione che una disciplina siffatta (art, 23 bis) arreca alla autonomia degli enti locali (art. 5 Cost.), i quali sono in tal modo privati della possibilità di scegliere fra una pluralità di forme di gestione, fra cui anche gestioni genuinamente dirette, come ad esempio quella attraverso azienda pubblica o in economia. Questo è il passaggio più criticabile della sentenza della sentenza perché la Corte, in realtà, decide di non decidere avvalendosi di un mero espediente procedurale. In altri termini, la Corte afferma che poiché le gestioni dirette sono state cancellate dall’ordinamento nel 2001 con la l. 448 (art. 35), questa censura è stata sollevata con grande ritardo dalle regioni. La Corte, tuttavia, non ha tenuto conto di due fattori decisivi, a dimostrazione della pretestuosità di un simile argomento. Se fosse entrata nel merito, la Corte avrebbe necessariamente dovuto dare ragione ai ricorsi regionali. In primo luogo, se è vero che la legge n. 448 del 2001 aveva soppresso tutte le forme di gestione diretta, è pur vero che la successiva normativa del 2003, ha introdotto l’in house con pari dignità rispetto alla gara. Quindi, assodato che l’in house altro non è che un succedaneo della gestione diretta tramite azienda, come afferma la stessa Corte costituzionale in questa sentenza, dopo il 2003 tale obiezione non avrebbe potuto essere sollevata dalle regioni. È dunque solo con l’art. 23 bis che il diritto degli enti locali di scegliere tra una gestione privata ed una gestione pubblica (per quanto nella criticabile forma di spa pubblica) viene fortemente limitato, per non dire azzerato (in quanto l’in house diventa un’eccezione sottoposta a una pluralità di condizioni). La lesione del principio autonomistico determinata dalla soppressione delle genuine forme di gestione pubblica non poteva che essere sollevata dalle Regioni solo dopo l’approvazione dell’art. 23 bis, visto che medio-tempore, dal 2003 al 2008 esisteva un surrogato (un succedaneo) della gestione diretta nella forma dell’in house, dotato di pari dignità rispetto all’affidamento con gara. Ciò che emerge dunque chiaramente è che con questa sentenza la Corte costituzionale non ha affermato la piena legittimità costituzionale dell’art. 23 bis, ma si è limitata a sancire che spetta solo allo stato la disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Essa infatti si è pretestuosamente rifiutata di entrare nel merito dei limiti costituzionali che incontra la stessa legge dello Stato proprio con riferimento all’obiezione giuridicamente più pregnante, ossia quella della lesione del principio autonomistico. Non è dunque esatto sostenere che questa sentenza della Corte costituzionale affermi la piena compatibilità con la costituzione dell’art. 23 bis. Al contrario, sulla questione di maggior peso, e direi forse proprio perché ineludibile nel merito, pur di non decidere la Consulta è ricorsa ad un chiaro escamotage procedurale. Vi sono pertanto ancora legittimi e motivati dubbi circa la legittimità costituzionale di una disciplina stratale pro-concorrenziale, come quella introdotta dal 23 bis, che arriva sino ad annullare il potere di scelta dell’ente locale. Cosa altro è l’autonomia locale, su cui si assiste ad una insopportabile retorica, se essa non ricomprende proprio il potere di decidere quelle che sono le forme di gestione dei servizi pubblici locali più rispondenti ai bisogni della comunità amministrata?  Basta leggere l’art. 112 del dlgs 267 del 2000, che chiarisce cosa debba intendersi per servizio pubblico locale, per rendersi conto di quanto essenziali siano tali attività. Curare gli interessi dei cittadini, infatti, significa innanzitutto  stabilire quali siano i bisogni di interesse collettivo che devono essere garantiti per realizzare lo sviluppo sociale, economico e civile, ed avere anche la possibilità di soddisfare direttamente questi bisogni, alle condizioni stabilite dall’ente pubblico, che spesso non coincidono affatto con quelle che sarebbero prodotte da un’impresa privata che agisce sul mercato (libero o regolato<strong>)[3].</strong></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center"><strong>4. Quali strategie per la difesa dei beni comuni dopo il 23 bis e la sentenza della Corte costituzionale 325 del 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Adesso resta il problema di comprendere quali siano le strategie da utilizzare per garantire il risultato della gestione pubblica dell’acqua ed evitare che l’Italia diventi a breve territorio di conquista da parte delle grandi multinazionali francesi e dei colossi, oramai quasi del tutto privati, nati dalle ex – municipalizzate come A2A, Hera, Acea, Iren, ecc.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Le strategie per contrastare la privatizzazione sono pertanto di due tipi, una politica e una giuridica.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Dal punto di vista giuridico, e in particolare sul piano amministrativo, purtroppo, la situazione è desolante. La legge dello Stato che disciplina i servizi pubblici locali è l’art. 23 bis che ha superato indenne il vaglio di legittimità costituzionale (anche se la questione di maggior peso resta aperta). La Corte, in questa stessa sentenza, ha anche espressamente annullato l’art. 1 della l. n. 2 del 2010 della Regione Campania che si limitava semplicemente a dichiarare il servizio idrico «privo di rilevanza economica». L’unico strumento che offre il diritto positivo vigente sul piano amministrativo è dunque confinato al ricorso all’in house, che la stessa legge guarda con estremo sfavore, sottoponedolo a penetranti limiti e condizioni. Questo istituto è stato  giustamente da più parti criticato per due differenti motivi. Innanzitutto perché non rappresenta una vera forma di gestione diretta dei servizi pubblici, in quanto l’affidamento ad una società in house si risolve sempre e comunque in una esternalizzazione del servizio e inoltre perché è culturalmente subalterno alla logica privatistica che ha sfigurato il diritto pubblico in questi ultimi anni: gli istituti di diritto pubblico sono stati progressivamente mortificati perché la logica aziendalistica ha invaso tutti gli spazi possibili. Tuttavia, la polemica sull’istituto dell’in house, che pure si fonda su valide ragioni, rischia non solo di essere sterile (perché non esistono alternative giuridicamente percorribili), ma è anche destinata a scomparire tra pochissimo. Infatti, dopo la scadenza delle “vecchie” concessioni prevista per legge, se gli enti locali non saranno riusciti a realizzare validi affidamenti a “organismi di diritto pubblico” (così sono definite dal diritto interno e da quello comunitario le società interamente pubbliche), saranno obbligati a mettere a gara il servizio e questo strumento (e tutta la relativa polemica) potranno tornare di attualità solo dopo la scadenza delle nuove concessione ai privati, dunque tra 20 o 30 anni. Inoltre, continuare a sostenere che a diritto positivo vigente gli enti locali possano realizzare aziende speciali, attraverso modifiche degli statuti comunali, rischia solo di creare ulteriore confusione e favorire invece che bloccare il processo di svendita dei beni comuni.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">A questo punto, stando alla più recente posizione post-sentenza formulata dai giuristi che avevano sostenuto il percorso bocciato dalla Corte costituzionale (che finalmente introducono un ragionamento giuridico, non limitandosi ad affermare, bonariamente, come in passato «ripubblicizzare si può, basta averne la volontà politica!», e che ammettono, dunque, che la strada giuridica per la gestione pubblica è una strada stretta da ricercare all’interno di deroghe ed eccezioni) i comuni dovrebbero inserire nei propri statuti la clausola che il servizio idrico è di interesse generale. Non più, dunque, privo di rilevanza economica (quindi si ricomincia, tutto da rifare il lavoro svolto finora che, comunque sia, non ha ancora portato a nessuna istituzione di azienda speciale nei comuni ove la modifica statutaria è avvenuta). Inoltre, si propone di inserire questa clausola negli statuti comunali sperando che la Corte costituzionale ritorni sui suoi passi. Insomma un vero e proprio arzigogolo da (raffinati) giuristi.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Francamente mi pare irresponsabile, a questo punto, di fronte ad un attacco ai beni comuni di dimensioni così devastanti e ad un quadro tanto pericoloso, continuare a sostenere che a diritto positivo vigente, dopo l’art. 23 bis e dopo questa decisione della Corte costituzionale, si possa ancora sperare di realizzare in via amministrativa un affidamento della gestione del servizio idrico a un’azienda speciale. L’acqua non si salva con i sofismi giuridici, ma evitando che sia svenduta ai privati. E la svendita, purtroppo, è dietro l’angolo.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Così facendo si rischia solo di frapporre ulteriori ostacoli a quelle “poche” amministrazioni locali che fossero seriamente intenzionate a sottrarre, per il momento, il servizio idrico al mercato, nell’attesa che il quadro legislativo si modifichi, anche a seguito dei referendum, e si reintroducano genuine forme pubblicistiche di gestione<strong>[4]</strong>. A diritto positivo vigente, ai sensi di questa nefasta legislazione, solo così, e peraltro ancora per poco tempo (ossia il 31 dicembre 2010 in alcuni casi, e 31 dicembre 2011 nella maggior parte dei casi) si può cercare di raggiungere un risultato “minimo”, ossia evitare che le imprese private entrino nel mercato dell’acqua, in attesa che i referendum, che ci auguriamo vincenti, ridisegnino il quadro legislativo. Solo così si può tentare di mettere al sicuro l’acqua per un congruo numero di anni, anche 20 o 30, e dunque conservare la gestione in mano pubblica della risorsa idrica, lavorando nel frattempo affinché il vento mercatista cessi e perché la politica riesca ad accogliere le istanze di tutela dei beni comuni che con sempre maggior forza si levano nel paese, ripristinando le forme di gestione diretta genuinamente pubblicistiche.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Passiamo ora al piano politico. Per battere sul piano culturale l’ideologia del mercato ancora dominante, occorre da un lato riaffermare la supremazia della politica sull’economia e delle gestioni veramente pubbliche su tutte le forme di gestione privatistica, siano esse realizzate in forma di società pubblica, sia in forma aziendalistica. La sconfitta politica e culturale affonda infatti le sue radici nella trasformazione dell’azienda giolittiana in un’azienda dotata di «personalità giuridica» e di «autonomia imprenditoriale», ossia in un ente pubblico “economico”, (aggettivo certamente significativo), avvenuta nel 1990 e che ha permesso alle vecchie aziende pubbliche di comportarsi come degli imprenditori privati. Da allora il governo dei servizi pubblici locali si è allontanato dal perseguimento del bene comune per essere soffocato dalla cultura aziendalistica. Non dimentichiamo che il processo di trasformazione delle aziende speciali in s.p.a. è iniziato nel 1997, a seguito dell’approvazione della prima legge Bassanini, che rimetteva alla libera decisione degli enti locali questa trasformazione, divenuta poi obbligatoria solo a fine 2001, con la legge 448, art. 35. Trasformazione che è stata chiesta con forza ai consigli comunali proprio dai consigli di amministrazione delle aziende speciali, che erano nel frattempo diventate delle imprese aggressive per effetto della modifica del 1990, appunto per potersi finalmente liberare degli ultimi (tenui) vincoli pubblicistici cui erano sottoposte.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Dunque, nell’immediato, l’impegno deve concretizzarsi nella richiesta di una legge di moratoria che sospenda l’applicazione della normativa transitoria del Ronchi e nel sostegno ai referendum per abrogare la normativa privatizzatrice. Ma ciò che serve sopra ogni cosa è una grande battaglia culturale e politica che abbia come obiettivo la richiesta di una legge che ridia dignità agli enti locali, mettendoli nuovamente in grado di scegliere tra più alternative di gestione, tra cui anche quelle veramente pubblicistiche, come la gestione in economia o quella dell’azienda di giolittiana memoria, ossia degli strumenti che siano strutturalmente idonei a garantire il bene comune prima dell’economicità della gestione, studiando le forme necessarie e autenticamente democratiche di partecipazione dei cittadini e dei lavoratori alla gestione del servizio.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p>
<h6>[1] In un noto caso del 1991, più volte confermato, (cfr. CGCE del 23.4.1991 in causa C-41/90, Hofner/Macroton, R, 1991, I, 1979) la Corte di Giustizia CE ha affermato che un servizio di collocamento, benché gestito da un ente pubblico, costituisce in realtà una attività economica perché mette in relazione domanda ed offerta di lavoro, dichiarando quindi non conforme al trattato la riserva allo Stato di questa attività.</h6>
<h6>[2] L’Art. 22 della l. 142 del 1990 introdusse il concetto di rilevanza economica ed imprenditoriale proprio con riferimento alle aziende speciali, al comma 3, lett. c). Si riporta di seguito l’articolo citato: «1. I comuni e le province, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l&#8217;esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale».</h6>
<h6>[3] Sia consentita un’osservazione a questo proposito. La legge dello Stato (art. 23 bis) cancella in questo modo la specificità dei servizi pubblici, in quanto elimina la vecchia disciplina relativa ai modi gestione dei servizi locali (come era sempre stato sin dalla legge di municipalizzazione del 1903 fino alla legge 142 del 1990 con cui si attribuiva all’ente locale il potere di decidere come gestire i servizi, attribuendo ad esso anche la possibilità di gestirli direttamente - o in economia o attraverso azienda). Questa disciplina viene sostituita da una disciplina dei modi in cui l’attività di servizio pubblico può essere (anzi deve essere) affidata ad un soggetto (privato) diverso dall’ente locale. Le modalità di affidamento dei servizi locali previste dall’art. 23 bis, infatti, si risolvono sempre in una esternalizzazione: è così non solo per la gara, ma anche per l’in house, perché la società in house, benché di proprietà pubblica, è, sul piano formale, pur sempre un soggetto terzo rispetto all’ente locale. Con l’art. 23 bis si conclude dunque un processo di privatizzazione che non ha pari in Europa. I servizi pubblici vengono equiparati ai contratti pubblici: per il legislatore non c’è differenza se il comune deve soddisfare un proprio bisogno (riferito al comune come soggetto), come ad esempio quello di far pulire i locali della sede dell’amministrazione comunale, oppure se il comune deve decidere di organizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (bisogno che non è del comune come soggetto, ma della collettività di cittadini rappresentata dal Comune). Anzi, paradossalmente, dopo l’art. 23 bis le amministrazioni locali hanno più possibilità di scelta in merito ai contratti pubblici che non ai servizi pubblici. Infatti, per un’amministrazione locale sarà possibile evitare il ricorso al mercato e orientarsi per l’autoproduzione nel caso di appalti di servizi o di lavori (come dire, per spazzare i locali sede degli uffici comunali, ad esempio: questa attività potrà legittimamente essere svolta dal comune non solo con una gara d’appalto, ma anche in economia, cioè attraverso i propri dipendenti, e pure con una società interamente pubblica, cd. in house, che non deve nemmeno sottostare a tutte le condizioni previste dall’art. 23 bis, come la relazione all’autorità garante, la specifica motivazione, ecc.). La medesima cosa non sarà possibile proprio con riferimento ai servizi pubblici locali (come il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti o il servizio idrico), ossia quelle attività che rientrano tra i fini stessi dell’ente e che - secondo quanto afferma lo stesso legislatore (art. 112 del dlgs 267 del 2000) - sono «rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali». Una conclusione assolutamente aberrante e profondamente in contrasto con i principi e i valori che ispirano la Costituzione repubblicana: il legislatore statale ha legato le mani ai comuni che vogliono realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività.</h6>
<h6>[4] Sotto questo punto di vista, l&#8217;esperienza più significativa è quella che ha avuto luogo a Napoli, nel corso del 2009, purtroppo bloccata dalle resistenze in seno al Consiglio di Amministrazione dell&#8217;ATO2. A riguardo si rinvia ai capitoli 5 e 10 del libro <a target="_blank" href="http://www.economiaepolitica.it/index.php/mezzogiorno/robin-hood-a-palazzo-san-giacomo-il-libro/">Robin Hood a Palazzo San Giacomo. Le battaglie di un riformatore al Comune di Napoli</a>, di Riccardo Realfonzo (Tullio Pironti Editore, dicembre 2010).</h6>
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		<title>L’Italia perde terreno sull’energia pulita</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Il dibattito sulle clean energy technologies, le tecnologie per un’energia pulita, è forse uscito dal limbo della sostenibilità ambientale della crescita. In effetti, la sfida ambientale ed energetica condiziona sempre più la divisione del lavoro e la produzione manifatturiera internazionale. E c’è da chiedersi se non verrà proprio dalla frontiera delle clean energy technologies una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center"><img border="0" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/fotovoltaico-ed-eolico.jpg" style="width: 344px; height: 314px" height="315" width="400" />Il dibattito sulle <em>clean energy technologies</em>, le tecnologie per un’energia pulita, è forse uscito dal limbo della sostenibilità ambientale della crescita. In effetti, la sfida ambientale ed energetica condiziona sempre più la divisione del lavoro e la produzione manifatturiera internazionale. E c’è da chiedersi se non verrà proprio dalla frontiera delle <em>clean energy technologies</em> una fuoriuscita “schumpeteriana” della depressione: <em>si esce da una depressione solo quando un “grappolo” d’innovazioni riesce a formarsi e si traduce in nuove opportunità di crescita, investimento e profitto, con una crescita del sapere tecnologico.</em></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">La crescita nella produzione di energia da fonti rinnovabili è molto intensa, negli ultimi anni, ed è ancor più straordinaria la moltiplicazione degli scambi internazionali dei prodotti manifatturieri FER (fonti energia rinnovabile). Per una conferma è sufficiente mettere a confronto la crescita del commercio internazionale delle tecnologie FER rispetto al manifatturiero (Figura 1<strong>[1]</strong>). Particolarmente intense le dinamiche che coinvolgono le esportazioni dei Paesi dell’area asiatica (Giappone, Cina, NICs e NECs), con una crescita nel decennio di quasi il 35%, che arriva a coprire il 41,2% delle esportazioni mondiali. Stabile rimane invece la quota di esportazioni dell’Europa, pari al 45%. Gli Stati Uniti manifestano, invece, una contrazione del 60%, passando tra il 1999 e il 2008 dal 15,2% al 6,1%. Ed è anche molto interessante, per comprendere la dinamicità del settore, osservare come le tecnologie FER di II generazione <strong>[2]</strong> crescono in misura significativa, fino a rappresentare il 63% del totale delle esportazioni FER nel 2008, contro il 32% del 1998 (Figura 2).</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">In qualche misura  si può sostenere che l’estensione della globalizzazione produttiva e la comparsa di nuovi e importanti competitori sulla scena internazionale, prefigurano uno scenario geo-economico degli scambi di prodotti FER del tutto inedito.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Figura 1 – Tassi di crescita annui delle esportazioni mondiali nel manifatturiero e nelle FER (valori percentuali)</p>
<p> <img border="0" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/fig-1-r.JPG" height="300" width="568" /></p>
<p><a href="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/fig-2-r.JPG"></a></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Figura 2 – Esportazioni mondiali: quota delle FER di “seconda generazione” sul totale FER</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center"> <img border="0" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/fig-2-r.JPG" height="327" width="568" /></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Sostanzialmente, la domanda per una produzione alternativa dell’energia alimenta una trasformazione delle strategie di sviluppo tecnologico a livello mondiale, con accenti variabili che devono essere letti alla luce delle preesistenti specializzazioni produttive. Da un lato, lo sviluppo di un vantaggio competitivo nel fotovoltaico di alcuni paesi è coerente con il radicamento di preesistenti competenze tecnologiche nella microelettronica (entrambe basate sui semiconduttori e sul silicio), dall’altro si assiste ad una progressiva diversificazione delle esportazioni a vantaggio di quasi tutte le tecnologie di seconda generazione (eolico e fotovoltaico). Inoltre, questo trend è coerente con la la moltiplicazione dei brevetti nei diversi campi tecnologici<strong> [3]</strong>. A partire dal  Protocollo di Kyoto la crescita dei brevetti mondiali ha registrato tassi particolarmente elevati nel settore dell’ambiente e dell’energia, in particolare nei paesi firmatari. Tra i settori più dinamici troviamo i brevetti delle energie rinnovabili e del controllo dell’inquinamento. Se i tassi di crescita dei brevetti nel loro insieme crescono dell’11% tra il 1996 e il 2006, i brevetti nel campo dell’energia rinnovabile hanno tassi di crescita del 20%. L’Europa è l’area economica più dinamica, rappresentando il 30% del totale dei brevetti, mentre gli Stati Uniti e il Giappone rappresentano tra il 18% e il 26%. Gli stessi BRIC (Brasile, India, Russia e Cina), anche per affrancarsi dalla probabile ascesa dei prezzi delle materie prime e per limitare gli effetti negativi sulla loro crescita, hanno cominciato a investire in questi settori. La Cina è, ad oggi, subito dietro la Danimarca.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">Purtroppo, non si può dire altrettanto per l’Italia. Tra i paesi europei l’Italia è stenta più di tutti a mantenere una competitività nella produzione e commercializzazione di FER, scontando evidenti carenze negli investimenti <strong>[4]</strong>. Basti pensare che fatta pari a cento la quota delle esportazioni italiane di FER nel commercio internazionale alla fine degli anni novanta, oggi l’Italia ha perso addirittura quasi 30 punti percentuali (a dispetto di una sostanziale tenuta dell’UE a 15; Figura 3). Mentre, al contrario cresce la quota di importazioni (sostanzialmente in linea con l’UE a 15; Figura 4). Per fare un esempio specifico, basta citare l’eolico, per il quale pure abbiamo assistito a un incremento di produzione. Tuttavia, tale incremento è stato reso possibile solo attraverso l’importazione di tecnologie dall’estero, a causa dei limitatissimi investimenti in ricerca e sviluppo nel settore. Forse meno grave è il caso dell’energia solare e della bioenergia, che indica maggiori sforzi da parte del nostro Paese. Ma è certo che se l’Italia non investirà adeguatamente nelle nuove frontiere dell’energia pulita correrà il rischio di sostituire la “dipendenza” dalle fonti fossili con una &#8220;ben più grave dipendenza da tecnologia legata alle fonti rinnovabili&#8221; <strong>[5]</strong>. Il problema è duplice: occorre incentivare la domanda di energia pulita, ma anche lo sviluppo di un sistema produttivo in grado di soddisfarla. E al momento siamo indietro su entrambi i fronti.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center"> Figura 3 – Dinamica delle quote di esportazioni mondiali FER: confronto Italia ed UE (15) (1999=100)</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal" align="center"> <img border="0" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/fig-3-r.JPG" height="365" width="513" /></p>
<p>Figura 4 – Dinamica della quota di importazioni mondiali FER: confronto Italia ed UE (15) (1999=100)</p>
<p><a href="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/fig-4-r.JPG"><img border="0" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/fig-4-r.JPG" height="369" width="523" /></a></p>
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<h6>[1] I grafici sono tratti da: ENEA, 2010, <em>Le fonti rinnovabili 2010. Ricerca e innovazione per un futuro low carbon</em>. Del Gallo Editori, Spoleto.<br />
[2]  Sono dette di prima generazione le tecnologie consolidate e che sono disponibili per lo sfruttamento di alcune fonti di energia rinnovabile da lungo tempo in ragione della maturità tecnologica raggiunta e della diffusione del loro impiego. Fra queste possiamo indicare la geotermia ad alta e media temperatura, l’energia idroelettrica e la combustione di biomasse. La seconda generazione include un insieme di tecnologie che solo recentemente sono diventate commerciabili e sono il frutto dei progressi nella R&amp;S degli scorsi anni. Fra queste troviamo l’eolico, il fotovoltaico e il solare termico in primo luogo. La terza generazione raggruppa un insieme di tecnologie ancora in fase sperimentale, il cui futuro sfruttamento, sebbene promettente, è allo stato attuale solo probabile. Tra queste possiamo indicare il solare a concentrazione, lo sfruttamento delle onde e delle maree, i sistemi geotermici avanzati e una serie di sviluppi nel campo delle bioenergie, sia nello sfruttamento di nuove fonti per i biocombustibili (le alghe, ad esempio) che nell’implementazione e nello sviluppo del concetto di bioraffineria.<br />
[3] I brevetti rappresentano in qualche misura ciò che sarà prodotto nei prossimi anni.<br />
[4] Solo in Italia la spesa in ricerca e sviluppo delle imprese private è pari al 40% di quella totale, contro una media dei paesi Ocse saldamente al disopra del 50%.<br />
[5] ENEA, 2010, <em>Le fonti rinnovabili 2010. Ricerca e innovazione per un futuro low carbon</em>. Del Gallo Editori, Spole</h6>
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		<title>L&#8217;acqua pubblica sotto il vincolo della legge</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Questo articolo interviene nel dibattito in corso tra i sostenitori dell’acqua pubblica. In particolare, l’articolo analizza criticamente la posizione di quella parte del movimento che ritiene possibile reintrodurre, a diritto positivo vigente, l’azienda speciale per la gestione del servizio idrico e che conseguentemente si oppone alle amministrazioni che tentano di realizzare l’unica strada pubblicistica che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal"><img src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/acqua_potabile.jpg" height="235" width="313" />Questo articolo interviene nel dibattito in corso tra i sostenitori dell’acqua pubblica. In particolare, l’articolo analizza criticamente la posizione di quella parte del movimento che ritiene possibile reintrodurre, a diritto positivo vigente, l’azienda speciale per la gestione del servizio idrico e che conseguentemente si oppone alle amministrazioni che tentano di realizzare l’unica strada pubblicistica che in realtà è attualmente consentita dal nostro ordinamento, ossia quella della cd. società in house. La recente conversione in legge del d.l. n. 135 del 2009 che, all’art. 15 modifica l’art. 23 bis del d.l. 112 del 2008, convertito dalla le. n. 133 del 2008, non modifica i termini della questione che interessa questo intervento. Di seguito cerco di spiegare perché l’ipotesi di costituire aziende speciali per lo svolgimento del servizio idrico non è giuridicamente percorribile.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">È parere di chi scrive che l’Azienda pubblica dovrebbe essere il principale strumento a disposizione degli Enti locali per assicurare alle comunità locali i servizi essenziali. La reintroduzione dell’azienda pubblica tra gli strumenti di gestione dei servizi pubblici locali – come è sempre stato in Italia sin dal 1903 – riaffiderebbe alla responsabilità politica e amministrativa degli Amministratori locali la possibilità di gestire nel modo più efficace e più adatto alla collettività i servizi pubblici locali.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">Sul punto occorre tuttavia fare delle precisazioni. L’unica vera forma di gestione pubblicistica nel senso pieno del termine era quella dell’<strong>azienda pubblica o municipalizzata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">L’azienda speciale frutto della riforma degli enti locali del 1990 segna una rilevante discontinuità con l’azienda municipalizzata in quanto rappresenta già un primo tentativo di organizzazione delle forme di gestione dei servizi pubblici al di fuori dello stretto recinto della P.A. Infatti l’azienda speciale assume autonomia giuridica rispetto all’ente pubblico (mentre la vecchia municipalizzata era una parte dello stesso ente pubblico) e, inoltre, acquisisce «autonomia imprenditoriale». Questo è quanto ha stabilito l’oramai abrogata legge n. 142 del 1990. Proprio l’art. 22 della citata legge prevedeva l’azienda speciale per la gestione di servizi <strong>«di rilevanza economica ed imprenditoriale»</strong>. Con tale azienda si è dunque creato un imprenditore pubblico (azienda speciale) in grado di utilizzare la strumentazione privatistica del codice civile (è questo il senso dell’aggettivo «speciale» che sostituisce il precedente “municipalizzata”).</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">La crisi del sistema delle forme pubblicistiche di gestione dei servizi pubblici affonda le proprie radici proprio nella riforma che trasforma le aziende municipalizzate in aziende speciali. Infatti le nuove aziende speciali hanno iniziato a comportarsi come degli imprenditori privati, assumendo servizi al di fuori del territorio comunale, partecipando alle gare indette da altri Comuni, sia confinanti che non, producendo utili per le casse dei Comuni, decidendo la strategia aziendale indipendentemente dall’ente pubblico di riferimento. Nel corso degli anni ’90, questa iperattività delle aziende pubbliche, resa possibile dall’acquisita autonomia imprenditoriale, ha fornito ampia materia di contenzioso al giudice amministrativo che ha avuto il compito di armonizzare la sostanza pubblica di tali aziende con i forti elementi di privatizzazione introdotti nel 1990.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">La successiva trasformazione delle aziende speciali di cui alla legge n. 142 del 1990 in società per azioni non ha rappresentato altro che una razionalizzazione dell’esistente. Tale trasformazione è stata prevista in un primo tempo come facoltativa dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 51, ed è poi diventata obbligatoria con l’art. 35, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (la Finanziaria per il 2002).</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal"><strong>È pertanto poco comprensibile la ragione per la quale tale strumento (e non quello dell’azienda municipalizzata) sia stato scelto da alcuni a simbolo della ripubblicizzazione di servizi pubblici essenziali come quello idrico nonostante: a) non sia più previsto dalla legge per i servizi a tariffa (acqua, rifiuti, gas); b) quando è stato introdotto, nel 1990, è servito per modificare in senso imprenditoriale e aziendalistico le vecchie municipalizzate c) era esplicitamente indicato sia dalla dall’art. 22 della legge 142/90, sia dall’art. 113 del D.Lgs 267/2000 quale strumento utilizzabile per la gestione dei servizi «a rilevanza economica ed imprenditoriale».</strong></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">La vera battaglia per una gestione pubblica dei servizi locali dovrebbe essere quella volta non al ripristino dell’azienda speciale così come era stata disciplinata dalla legge 142 del 1990, ma quella tendente alla reintroduzione, per legge dello Stato, di un’azienda che sia diretta emanazione dell’ente pubblico, che non possa agire al di fuori del territorio comunale, che sia funzionalmente collegata con gli interessi della popolazione che risiede nel comune che ha costituito l’azienda, che sia soggetta al controllo democratico della popolazione residente.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">Tuttavia, lo stato del diritto positivo attuale non consente di affidare un servizio pubblico a rilevanza economica ad un’azienda formalmente e sostanzialmente pubblica, sia essa speciale o meno, che sia organizzata in forma diversa dalla società di capitali.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">La legislazione in materia di servizi pubblici locali produce pertanto un’evidente coartazione della libertà dei Comuni (ossia della loro autonomia costituzionalmente garantita). I Comuni, infatti, non possono più scegliere, come nei decenni passati (dal 1903 sino al 2001) se gestire direttamente il servizio oppure esternalizzarlo. Essi sono al contrario costretti alla esternalizzazione dei servizi dovendoli affidare a società commerciali (con gara). L’unica possibilità di evitare che l’esternalizzazione si trasformi in una vera e propria privatizzazione consiste nell’affidamento del servizio a una società di esclusiva proprietà dell’ente pubblico (possibilità valutata dal legislatore come eccezionale e scoraggiata da una notevole serie di ostacoli amministrativi). È necessario chiarire che una siffatta limitazione non trova alcuna giustificazione né nel diritto costituzionale italiano, né all’interno delle fonti comunitarie.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">Come è noto, al contrario, la Costituzione del 1948 consente espressamente la riserva di imprese di servizi pubblici essenziali alla mano pubblica (art. 43 Cost.). Inoltre, sul piano della legislazione dell’Unione europea, è di tutta evidenza che l’obbligo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali previsto dalla legge italiana non trova fondamento né nei Trattati né in altra fonte del diritto comunitario. Secondo i Trattati, gli Stati membri sono liberi di decidere se fornire direttamente i servizi pubblici (e quindi se consentire alle autonomie locali di fare altrettanto), oppure se affidarli al settore privato. Ed è proprio questo concetto che viene ribadito con chiarezza dal protocollo sui servizi di interesse generale del recente Trattato di Lisbona e dall’art. 14 (ex art. 16 TCE) del Trattato sul funzionamento dell’unione europea. Il diritto comunitario della concorrenza è pertanto compatibile con una legislazione simile a quella italiana del 1990 presente peraltro anche in altri ordinamenti, come ad esempio quello francese. Il diritto comunitario della concorrenza non si occupa espressamente dei servizi pubblici locali. L’unica preoccupazione del diritto comunitario è che, una volta deciso di affidare un servizio all’impresa privata, questo affidamento debba avvenire nel rispetto del principio di concorrenza e senza discriminare le imprese in base alla loro nazionalità.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">Ciò comporta due corollari:<br />
1)che la giustificazione con cui si apre l’art. 23 bis del d.l. 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 2008, recentemente modificato dall’art. 15 del d.l. 135 del 2009 («Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, <strong>in applicazione della disciplina comunitaria</strong> e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale») rappresenta un mero pretesto per far ricadere (strumentalmente) una scelta politica tutta nazionale su un presunto (e insussistente) obbligo europeo. Il diritto europeo dei trattati lascia liberi gli Stati di decidere se privatizzare o meno (anzi, la neutralità del diritto comunitario rispetto all’assetto proprietario delle imprese è un principio che esiste sin dall’originario trattato di Roma). Quindi l’Europa non obbliga gli Stati a privatizzare (come vorrebbe far credere il legislatore italiano), ma nemmeno obbliga gli Stati a non privatizzare, come sostiene chi ritiene possibile l’azienda pubblica sulla base del diritto europeo. Il protocollo 26 del trattato di Lisbona riconosce agli Stati la possibilità di prevedere la gestione diretta pubblica dei servizi, ma questo non vuol dire che gli Stati siano obbligati a tanto. Inoltre, a livello europeo non esiste né una normativa sull’affidamento dei servizi pubblici locali, né una sul servizio idrico. La direttiva quadro sulle acque (la n. 60 del 2000), infatti, non disciplina i sistemi di affidamento del servizio idrico: l’unica norma che interferisce con gli aspetti gestori è l’art. 9 che richiede la tendenziale copertura dei costi con i ricavi (quindi, l’Europa chiede agli Stati membri di far pagare l’acqua). In conclusione, il diritto europeo rappresenta una base giuridica utilizzabile dagli Stati per predisporre una disciplina che affermi la possibilità per gli enti pubblici locali di fornire direttamente i servizi pubblici (cfr art. 14 del Trattato<strong>[1]</strong> e il protocollo del Trattato di Lisbona sui servizi di interesse generale<strong>[2]</strong>), ma non legittima una pubblica amministrazione a creare una azienda pubblica, nella misura in cui ciò sia escluso dal diritto italiano.<br />
2)Tuttavia, se il diritto europeo dei trattati non impone affatto la privatizzazione dei servizi pubblici locali, questo non vuol dire che il Parlamento italiano, non possa approvare una disciplina di diritto positivo (come è accaduto con l’art. 23 bis del d.l. 112 del 2008, recentemente modificato dall’art. 15 del d.l. 135 del 2009) che compie una precisa scelta politica a favore delle privatizzazioni, confermando peraltro una tendenza presente oramai da oltre 15 anni. Il problema che si pone in questo caso è la compatibilità con la Costituzione repubblicana di una scelta di tale tipo, perché comprime ingiustificatamente l’autonomia degli enti locali in uno dei settori di maggiore rilevanza, quello dei servizi pubblici.
</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">Questo significa che, da una mera prospettiva tecnico-giuridica, secondo il diritto positivo oggi vigente, non è possibile utilizzare un’azienda speciale per gestire il servizio idrico. Non è prevista né dall’ordinamento italiano né da quello europeo. Questa conclusione è valida per tutti i cd servizi a tariffa. Ciò per le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">a) Nel 2001 (cfr. l’art. 35 della finanziaria n. 448 del 2001), la disciplina relativa alla gestione dei servizi pubblici locali cd. di rilevanza industriale aveva radicalmente escluso la possibilità di affidare tali servizi sia ad aziende speciali sia a società pubbliche. Solo nel 2003, con il cd. lodo Buttiglione, si riaprì la possibilità di affidamento dei ss.pp.ll. a società interamente pubbliche. Tale testo prevedeva, infatti, 1) affidamento con gara, 2) affidamento a società <em>in house</em> (pubblica al 100%), 3) affidamento a società mista pubblico/privata. L’affidamento a società interamente pubblica con il lodo Buttiglione aveva la medesima dignità dell’affidamento tramite gara, nel senso che i comuni erano liberi di optare per la gara o per la società interamente pubblica.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">b) Il comma 8 dell’art. 35 della l. 448 del 2001 (la finanziaria Berlusconi) ha introdotto uno specifico <strong>obbligo di trasformazione delle aziende speciali in s.p.a.</strong> In pratica la finanziaria Berlusconi ha trasformato in obbligo quella che per la Bassanini 2 (l. n. 127 del 1997) rappresentava una mera facoltà. Secondo tale articolo 35, comma 8 “Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, <strong>trasformano le aziende speciali e i consorzi</strong> di cui all’articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell’articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell’articolo 115 del citato testo unico”. Se esiste nell’ordinamento un obbligo di trasformazione delle aziende speciali in s.p.a, come potrebbe essere legittimo un affidamento ad azienda speciale, ossia ad un soggetto che <strong>per legge</strong> deve essere trasformato in s.p.a.?</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">c) L’affidamento del servizio idrico integrato<strong>[3]</strong> (così come quello dei rifiuti – cfr. lo stesso d.lgs. 152 del 2006 – o quello del gas – cfr. il d.lgs. 164 del 2000), anche prima dell’art. 23 bis della l. 133 del 2008, non poteva essere gestito attraverso un’azienda speciale perché la disciplina specifica del servizio era dettata dall’art. 154 del d.lgs. 152 del 2006. Questo d.lgs., in tema di scelta della forma di gestione e procedure di affidamento del s.i.i., prevedeva che: «1. L’Autorità d’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. L’Autorità d’ambito affida la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia. 3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell’affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2». In pratica tale disciplina speciale, relativa al solo servizio idrico, si discostava dalla disciplina generale di cui al 113 del t.u. perché rendeva più ardua la possibilità di ricorrere alla società <em>in house</em> in quanto tale istituto poteva essere utilizzato solo «<strong>qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche</strong>». Si può quindi affermare che il codice dell’ambiente del 2006 (votato dal governo Berlusconi) ha anticipato in materia di risorse idriche la disciplina dell’art. 23 bis voluto dallo stesso governo Berlusconi due anni dopo per tutti i servizi locali a rilevanza economica.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">d) il s.i.i. è considerato dal legislatore italiano, <strong>a partire dalla legge Galli, un servizio a rilevanza economica</strong> (anzi, si potrebbe dire <strong>supereconomica</strong>, perché, per disposizione di legge, la tariffa non deve limitarsi a rendere possibile la copertura dei costi con i ricavi, ma deve addirittura remunerare il capitale investito: stabilisce infatti l’art. 154 del D.lgs 152 del 2006 in tema di tariffa idrica che: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, <strong>dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito</strong>». Questa disposizione originariamente contenuta nella legge Galli ed oggi trasfusa nel d.lgs. 152 del 2006 fu approvata dall’intero Parlamento, con la sola eccezione di rifondazione comunista, che comprese il pericolo cui si andava incontro. Argomentazioni simili valgono per il servizio integrato dei rifiuti, per i quali la legge prevede una tariffa che impone il recupero dei costi del servizio erogato.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">e) I sostenitori dell’azienda speciale affermano che i Comuni avrebbero la possibilità di dichiarare (nei propri statuti) il servizio idrico di carattere non economico, così sottraendolo dall’applicazione dell’art. 23 bis del d.l. 112 del 2008 e aprendo la strada all’affidamento ad azienda speciale. Essi sostengono che la sezione Lombardia della Corte dei Conti avrebbe ammesso tale possibilità.  Quanto al ragionamento seguito nella recente pronuncia della Corte dei conti (Sez. Regionale Lombarda, n. 195 del 2009) esso è assolutamente condivisibile: la natura economica o meno di un servizio è funzione anche della modalità con cui il servizio viene organizzato: secondo la Corte dei conti, non esiste l’economico o il non economico <em>in rerum natura</em> (come invece ritiene la giurisprudenza comunitaria). Ad esempio, la distribuzione di pasti, se è organizzata per produrre utili è un servizio economico; se invece è organizzata in perdita, come distribuzione di pasti gratuiti ai non abbienti, è un servizio non economico. Quindi il potere di organizzazione dell’ente può determinare la natura economica o meno di un servizio: questo, tuttavia, non può valere per i servizi che sono considerati <strong>espressamente</strong> economici dal legislatore statale. È indubbio che, secondo il legislatore italiano il servizio idrico integrato sia considerato a rilevanza economica. Infatti, l’art. 23 bis (che disciplina i soli servizi a rilevanza economica) cita esplicitamente il sii; e, come prima ricordato, la tariffa del sii deve contemplare, per disposizione di legge (d.lgs. 152 del 2006), <strong>addirittura la remunerazione del capitale investito</strong> (non solo il recupero dei costi: altro che servizio in perdita!). Nessuno ha tuttavia contestato con la dovuta efficacia questa previsione presente nell’ordinamento italiano sin dalla legge Galli. Questa modalità di determinazione della tariffa deve essere fermamente criticata perché rende <strong>priva di rischio l’attività di erogazione del sii</strong>: se la tariffa viene calcolata in tal modo, al privato è comunque assicurato un profitto, per cui si potrebbe addirittura sostenere che il soggetto che lo svolge non è un imprenditore (che normalmente deve rischiare di tasca propria) ma un ‘percettore di una rendita’. Tuttavia questo ragionamento appena esposto per criticare la tariffa è capovolto rispetto a quello condotto da chi sostiene la non economicità del servizio: la disciplina della tariffa è regolata in maniera tale che attribuisce una <strong>rendita ingiustificata</strong> agli imprenditori dell’acqua (anche a quelli inefficienti). Si finisce così per rendere il servizio idrico una fonte di sicuro profitto per il gestore, indipendentemente dall’efficienza dell’impresa e in assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">f) Noi possiamo – e dobbiamo – sostenere la natura non economica di questo servizio e che è immorale trarre profitto dall’acqua (così come accade, ad esempio, in Svezia che dichiara con legge che dall’acqua non si possono trarre profitti: salvo poi affidare la gestione delle risorse idriche a società pubbliche, a conferma che la battaglia per l’azienda speciale e contro le società pubbliche poteva avvenire solo in Italia, patria del formalismo giuridico). Affermando invece che secondo il diritto positivo italiano sarebbe ancora possibile affidare il servizio idrico ad un’azienda speciale si fa un cattivo lavoro. Si ingenera confusione e si rischia di dividere persone che perseguono gli stessi obiettivi. Si crea, infatti, una divisione artificiosa tra coloro che dovrebbero essere uniti in difesa della gestione pubblica a tutto vantaggio di chi, invece, vuole privatizzare. Del resto, nessuno ha mai citato un esempio di servizio idrico integrato affidato ad un’azienda speciale dopo il 2001.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">g) <strong>Un atto amministrativo deve essere conforme a legge</strong>: questa è l’essenza del principio di legalità, che noi come cittadini dobbiamo difendere, perché è il principio cardine dello Stato di diritto, fondamentale garanzia di libertà dei cittadini contro gli abusi dell’amministrazione. Affermare che si può fare qualcosa che il diritto vieta è un’affermazione culturalmente pericolosa, oltre che giuridicamente errata (o ingenua). Una delibera relativa all’affidamento di un servizio pubblico locale è un atto amministrativo e, come tale, si apre con i classici “visto l’art. xxx ecc”: la disposizione che disciplina l’affidamento del s.i.i. è oggi l’art. 23 bis, modificato dall’art. 15 del d.l. 135/2009, per cui come potrebbe un funzionario amministrativo adottare una delibera del seguente tenore: “visto l’art. 23 bis del d.l. 112 del 2008 che prevede l’affidamento con gara o la società in house…..” …..“si affida il sii ad azienda speciale”, ossia a uno strumento che da questo articolo non è contemplato, che non è utilizzabile per i servizi economici, per il quale c’è un preciso obbligo di trasformazione in s.p.a?. Ammesso pure che si trovi un funzionario disposto a sottoscrivere un atto che avrebbe caratteristiche tali da poter configurare un falso in atto pubblico, potrebbe mai una tale delibera superare il controllo di legittimità prima dei dirigenti, poi del segretario comunale e infine del giudice amministrativo (del TAR e del Consiglio di Stato)?</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">h) L’attuale assetto normativo è chiaramente sbilanciato in favore del mercato e del privato: il Legislatore italiano ha tolto agli enti locali la possibilità di scegliere il modo migliore per fornire servizi alle comunità locali utilizzando enti formalmente e sostanzialmente pubblici quali le aziende municipalizzate che il diritto europeo non solo non vieta ma non ostacola in nessun modo. <strong>Allo stato del diritto positivo interno, l’unico strumento giuridico immediatamente utilizzabile per una gestione diretta pubblica è la società in house 100% pubblica</strong>. Questa possibilità, inoltre, è resa più difficile proprio dal Legislatore. La strada per giungere a realizzare questo obiettivo, infatti, è un <strong>percorso a ostacoli</strong> (possibile solo se ricorrono determinati presupposti; occorre un’analisi di mercato e un parere preventivo dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato). Se si trattasse di un istituto perverso effettivamente paragonabile alla esternalizzazione del servizio a favore di imprese private (come sostengono alcuni esponenti dei movimenti e comitati per la difesa dell’acqua pubblica) perché il legislatore italiano che ha di mira la privatizzazione avrebbe reso così difficile il percorso per realizzarlo? Avere come proprietario della società di gestione un Comune o un’Amministrazione pubblica piuttosto che una società di costruttori, una banca o una multinazionale dell’acqua è la stessa cosa, oppure c’è qualche differenza? Solo un formalista che non bada alla sostanza dei fenomeni può sostenere che tali situazioni siano equivalenti.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">i) Gli affidamenti in house a società interamente pubbliche sono sotto i riflettori degli organi di controllo della p.a. Lo dimostra la recente indagine dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in materia di affidamenti in house, volta a ‘stanare’ gli affidamenti in house effettuati in assenza dei presupposti.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">j) La giurisprudenza amministrativa si è pronunciata sul punto della possibilità della gestione diretta (in economia): nel caso di specie si trattava di un caso in cui un comune che gestiva il sii in economia e, per questo motivo, era stata esclusa da finanziamenti regionali e per questo motivo aveva presentato ricorso al tar. Il Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I - 24 aprile 2009, n. 543 descrive, a tale proposito, un quadro normativo inequivoco. Secondo il Tar, infatti, «<strong>L’inequivocità</strong> del quadro normativo statale e regionale di riferimento (artt. 8 e 9 legge “Galli” del 1994, art. 23 Decreto “Ronchi” del 1997, art. 113, comma, 5 T.U. Enti locali del 2000, art. 148 D. Lgs. n. 152/2006, artt. 10 e 16 L.R. Emilia Romagna n. 25/1999), esclude qualsiasi attuale possibilità di gestione diretta in economia del servizio idrico integrato e del servizio di gestione RSU» T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 24/04/2009, n. 543.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">k) L’art. 23 bis del d.l. 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 2008, come modificato dall’art. 15 del d.l. 135 del 2009, prevede <strong>la scadenza delle concessioni in essere entro il 31 dicembre 2010</strong>. Cosa accadrà se entro quella data non sarà stato fatto un affidamento ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo (ossia a società <em>in house</em>?). Il pericolo è che le attuali società pubbliche siano costrette a sciogliersi per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dello scopo sociale e che si apra la strada all’accaparramento da parte del settore privato dei beni pubblici relativi all’acqua e della privatizzazione del servizio. Contestare con radicalità la strada dell’<em>in house</em>, come se fosse la medesima cosa dell’affidamento a privati, significa creare un’ulteriore difficoltà oltre a quelle disposte dalla legge. Ripeto, mettere sullo stesso piano l’<em>in house</em> e l’affidamento con gara significa ritenere che una spa pubblica di proprietà di un comune sia uguale a una spa posseduta da imprese private, come banche e costruttori.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">l) Inoltre, supponiamo per un momento che si arrivi a realizzare il percorso proposto dai movimenti per la ripubblicizzazione dell’acqua che dovrebbe legittimare l’azienda pubblica (attraverso la modifica degli Statuti comunali che affermino la non economicità del servizio idrico). Si tratta, in ogni caso di percorsi politici o amministrativi molto lunghi: pensiamo a quanto tempo può occorrere perché il movimento riesca a far cambiare gli Statuti a tutti i comuni di un ATO. Mi domando, nella misura in cui le gestioni pubbliche attuali non saranno state messe in sicurezza attraverso un affidamento <em>in house</em> e si sarà giunti alla scadenza del 31 dicembre 2010 per cui tutto andrà a gara, cosa ce ne faremo dell’azienda speciale, anche ove riuscissimo ad ottenere la sua reintroduzione con legge? A quel punto, per ottenere una gestione pubblica si dovrebbe sollecitare una legge per espropriare le società private che saranno medio tempore divenute padrone dell’acqua!!!!</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">m) Invece, se riusciamo a conservare la proprietà e la gestione pubbliche fino al momento in cui abbiamo realizzato i presupposti giuridici per l’azienda speciale (attraverso una modifica legislativa, ossia l’unica strada giuridicamente corretta) allora potremmo trasformare le s.p.a. pubbliche in aziende.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">n) La strada maestra per la reintroduzione dell’azienda pubblica è rappresentata dalla <strong>modifica legislativa</strong>. L’ipotesi di modificare tutti gli statuti <strong>dei Comuni degli ATO</strong>, può avere un senso nella misura in cui si pone in tal modo al Parlamento un chiaro problema politico. Occorre tuttavia avvertire che l’apparato amministrativo avrà difficoltà ad inserire nello Statuto qualcosa che contrasta apertamente con il dettato legislativo. Tuttavia, nel caso in cui ciò si avverasse ci sarebbero due fonti contrastanti: gli Statuti dei comuni, da un lato, e la legge nazionale, dall’altro, rendendo incerto il percorso amministrativo e si imporrebbe un intervento chiarificatore del Parlamento.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">o) Le strade della modifica degli statuti e della salvaguardia delle gestioni esistenti pubbliche attraverso l’in house <strong>non devono essere viste come alternative</strong>, ma come <strong>complementari, la prima politica, la seconda giuridica</strong>. Altrimenti un’incomprensione fra persone ispirate dagli stessi ideali rischia di fare gli <strong>interessi dei padroni del vapore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">Resta fermo dunque che purtroppo, sotto il vincolo del diritto vigente, lo strumento più avanzato di cui i comuni dispongono per difendere l’acqua pubblica è quello degli affidamenti in house. Viceversa, per ridare ai comuni la possibilità di scegliere di realizzare una forma di gestione diretta del servizio attraverso un soggetto, come l’azienda pubblica, che sia sostanzialmente e formalmente pubblico, è necessaria una modifica legislativa che reintroduca tale possibilità. È importante fare chiarezza sullo stato del diritto vigente e sulla necessità di una battaglia per la sua trasformazione anche per evitare di percorrere scorciatoie improbabili, come quella dell’azienda speciale, che rischiano solo di tradursi in uno spreco di tempo che, in questo momento, non possiamo permetterci.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<h6>[1] Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 9.5.2008 Articolo 14 (ex articolo 16 del TCE)</h6>
<h6>Fatti salvi l’articolo 4 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell&#8217;importanza dei servizi di interesse economico generale nell&#8217;ambito dei valori comuni dell&#8217;Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l&#8217;Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell&#8217;ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.</h6>
<h6>[2] Articolo 1</h6>
<h6>I valori comuni dell&#8217;Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell&#8217;articolo 16 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea comprendono in particolare:</h6>
<h6>— il ruolo essenziale e l&#8217;ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;</h6>
<h6>— la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;</h6>
<h6>— un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell&#8217;accesso universale e dei diritti dell&#8217;utente.</h6>
<h6>Articolo 2</h6>
<h6>Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico..</h6>
<h6>[3] Vedi S. Marotta, Beni comuni, diritti sociali e prassi normative: il caso del servizio idrico integrato, in «Rassegna di diritto pubblico europeo», Anno V, n. 2, luglio-dicembre 2006, Esi, Napoli, pp. 29-50.</h6>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 6pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
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		<title>Ambiente, energia e sviluppo. Il lavoro dimenticato</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 06:19:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Rilanciando nel 2005 la “strategia di Lisbona” (nata con l’obiettivo, divenuto quasi uno slogan, di fare dell’Europa l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo), l’UE sottolinea come il perseguimento di una crescita duratura e sostenibile e la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro debba essere ispirata da un’opportuna rivisitazione della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><img border="0" width="290" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/gogreen.JPG" height="348" style="width: 203px; height: 197px" />Rilanciando nel 2005 la “strategia di Lisbona” (nata con l’obiettivo, divenuto quasi uno slogan, di fare dell’Europa l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo), l’UE sottolinea come il perseguimento di una crescita duratura e sostenibile e la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro debba essere ispirata da un’opportuna rivisitazione della politica industriale. In questo quadro l’UE fa emergere la necessità di una regolamentazione migliore, del perfezionamento del mercato interno, del rafforzamento della politica per la ricerca, delle politiche per l’occupazione e di quelle sociali. Questi tratti escono poi rafforzati dal vertice del Consiglio Europeo di Bruxelles dell’11-12 dicembre del 2008, nel quale si è andata delineando una più ampia e articolata linea d’intervento sui temi dell’energia, dell’ambiente e della conoscenza, a cui tutti gli Stati sono chiamati a concorrere ed ispirare le azioni volte al superamento della crisi economica internazionale. Pur nell’autonomia degli Stati, le misure per affrontare la crisi devono agire sui processi d’innovazione tecnologica e di rinnovamento del tessuto produttivo sulla spinta della “nuova” domanda che la sfida energetico-ambientale va alimentando. La riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, con la possibilità di traguardare il 30% nel marzo 2010, dopo la conferenza di Copenhagen, sono diventati, dunque, obiettivi centrali della “nuova” politica industriale dell’Europa<strong>[1]</strong>. La possibilità e la capacità di innovare il tessuto industriale attivando la produzione di nuovi beni capitali e strumentali orientati alla salvaguardia energetico-ambientale, è giudicata inoltre rilevante non solo nei termini delle urgenze poste dalla crisi, ma anche ai fini di intercettare una posizione competitiva nell’ambito di una nuova divisione internazionale del lavoro. Su una linea “simile” si muove anche la nuova amministrazione statunitense e il richiamo alla “novità Obama” è ormai una citazione obbligata da parte di tutta la stampa.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Se guardiamo all’Italia non tardiamo, tuttavia, ad accorgerci della divergenza che il suo modello di sviluppo produttivo mostra nei confronti di quello europeo. E, soprattutto, a sollevare seri dubbi circa la possibilità che il nostro Paese sia in grado, nel rispetto dell’ambiente e della “sicurezza energetica”, di tutelare l’occupazione e di crearne di migliore in futuro.<br />
Da un’indagine dell’Energy &amp; Strategy Group in Italia, presentata lo scorso 12 marzo, risulta che, nel settore dei beni ambientali e delle fonti energetiche rinnovabili, le imprese nazionali operano prevalentemente nel campo dell’installazione, che copre tra il 7% e il 17% del giro d’affari totale, essendo il rimanente da attribuire a chi opera nel campo della ricerca e produzione di pannelli solari, di apparati per l’energia eolica, ecc. E l’import di questi beni raggiunge il 98%, mentre il rimanente 2% è realizzato da imprese estere ubicate in Italia. E’ bene sottolineare come tutto questo avvenga dopo anni in cui il manifatturiero del nostro Paese non ha fatto altro che registrare un indebolimento della competitività sui mercati internazionali perdendo quote di export in termini superiori a quella dei paesi dell’Unione e inanellando progressive riduzioni degli attivi commerciali nei confronti di quegli stessi paesi, mentre, al contrario, i maggiori paesi europei hanno dato vita a una rigenerazione della propria offerta produttiva, spostando questa su beni “ad alta intensità tecnologica” secondo un opportuno allineamento con la direzione dei grandi “cambiamenti strutturali” in atto.
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<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">La questione non è marginale se si pensa che la dinamica degli scambi internazionali dei beni energetico-ambientali, ancor prima degli impegni europei del dicembre 2008, aveva raggiunto valori in aumento del 25 % all’anno tra il 1995 e il 2005. E che, ad esempio, la Germania ha raggiunto in pochi anni nelle esportazioni di beni ambientali valori pari a 56 mld di euro l’anno, ormai prossimi alla meccanica elettrica. Ma risultati commerciali fortemente positivi sono riscontrabili anche per quanto riguarda paesi come la Danimarca o la Spagna.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">I danni del mancato processo di riconversione tecnologica del sistema economico italiano sono (tristemente) noti da tempo: l’impossibilità di competere sull’alta tecnologia e, contemporaneamente, la difficoltà di competere sul costo del lavoro per la presenza delle “economie emergenti”, ha sollecitato crescenti richieste di forme di flessibilità lavorativa creando un circuito (perverso) di “precarizzazione” e di disincentivo a correggere il tiro della specializzazione produttiva.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Questo risultato è la conseguenza di una politica da sempre incentrata sulle agevolazioni e sugli incentivi, ma incapace o rinunciataria rispetto alla necessità di aggredire lo spiazzamento tecnologico presente nel nostro sistema produttivo. Uno dei tanti omaggi alla concezione liberista del mercato; tanto estremista in Italia da sfiorare l’autolesionismo. Inoltre, a questi risultati si è pervenuti nonostante la ricerca pubblica disponesse delle conoscenze per affrontare le soluzioni tecnologiche necessarie. Ma essendo il sistema industriale del tutto inadeguato, le competenze pubbliche sono rimaste “pubbliche”. L’effetto degli incentivi alla “domanda ambientale ed energetica” è stato quello di avere finanziato, di fatto, la ricerca e lo sviluppo dei paesi concorrenti, penalizzato le strutture pubbliche di ricerca, creando ulteriori deficit commerciali nella nostra bilancia commerciale. E aggravando non solo le debolezze preesistenti del nostro sistema produttivo, ma riducendo anche, in prospettiva, le possibilità di creare “lavoro buono”, nel senso di lavoro ad elevata intensità di conoscenza. Il caso delle tecnologie delle fonti energetiche rinnovabili è certamente quello più clamoroso, ma esistono precedenti analoghi ad esempio in materia di tecnologie informatiche, di tecnologie laser, elettromedicali, ecc., che avrebbero dovuto mettere in guardia qualunque autorità responsabile.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Mentre altrove si riesce a coniugare l’alta qualità del lavoro con la riconversione dei processi produttivi verso la “green economy”, da noi la politica economica dei Governi sembra dunque creare un <em>trade-off </em>fra tutela dell’ambiente e tutela dell’occupazione. Una politica industriale miope e l’assenza di un progetto di trasformazione della specializzazione produttiva hanno portato a marginalizzare l’Italia nel consesso internazionale. Ancora una volta il nostro paese resta estraneo alla “strategia di Lisbona”.</p>
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<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><em>*Sergio Ferrari è economista, vice direttore Enea.</em></p>
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<h6 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">[1] La Commissione europea presenterà al Consiglio Ue nel marzo 2010 un’analisi dettagliata dei risultati della Conferenza di Copenaghen, in particolare per quanto riguarda il passaggio da una riduzione dal 20% al 30%. Il Consiglio UE procederà, su questa base, ad una valutazione della situazione, compresi gli effetti sulla competitività dell&#8217;industria europea e degli altri settori economici.</h6>
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		<title>Innovazione a prova di sostenibilità</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 07:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Il dibattito più recente sulla crisi dell’economia mondiale ha portato le tematiche ambientali sotto una nuova luce. Nell’Unione Europea l’approvazione del “Pacchetto Clima-Energia”, meglio noto come “Pacchetto 20-20-20” (che prevede, entro il 2020 e per l’Europa nel suo insieme, una riduzione del 20% rispetto al 1990 delle emissioni di gas serra, una produzione del 20% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><img border="0" width="350" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/gas.jpg" height="200" style="width: 291px; height: 163px" />Il dibattito più recente sulla crisi dell’economia mondiale ha portato le tematiche ambientali sotto una nuova luce. Nell’Unione Europea l’approvazione del “Pacchetto Clima-Energia”, meglio noto come “Pacchetto 20-20-20” (che prevede, entro il 2020 e per l’Europa nel suo insieme, una riduzione del 20% rispetto al 1990 delle emissioni di gas serra, una produzione del 20% della domanda finale di energia da fonti rinnovabili ed una riduzione del 20% dei consumi energetici) ha infatti sancito precisi obblighi per gli stati membri quanto al raggiungimento degli obiettivi previsti, e le reazioni dei diversi governi non si sono fatte attendere. La disciplina del cosiddetto “mercato delle emissioni” sul quale il “Pacchetto” va ad incidere<strong>[1]</strong> è sostanzialmente ripartita tra un “livello europeo”, in cui si definiscono i criteri e le modalità degli scambi delle “quote” consentite per le emissioni dei settori produttivi a maggior impatto ambientale (“settori ETS”, dove l’acronimo sta per <em>Emission Trading Scheme</em>), e un “livello nazionale” in cui si stabiliscono, paese per paese, i vincoli per i rimanenti settori in funzione del livello di Pil pro-capite. Le caratteristiche della struttura produttiva di ciascun paese sono pertanto la dimensione rilevante con cui le politiche di intervento debbono confrontarsi e questo aspetto diventa ancor più cruciale in un periodo, quale è quello attuale, in cui l’industria deve già sopportare i costi di una recessione che si prospetta non breve. Secondo alcuni studiosi e autorevoli osservatori, quali Lord Stern<strong>[2]</strong>, venuto alla ribalta con il suo “Rapporto sul Clima” del 2006<strong>[3]</strong>, la situazione non fa sconti in quanto a gravità, ma è pur vero che esistono in essa i germi di nuove opportunità per iniziare a costruire le premesse di una ripresa duratura e, al tempo stesso, rispettosa dell’ambiente. Questa riflessione si sta peraltro facendo sempre più strada in un “sentire comune” e sempre più appare confortata dal cambiamento programmatico propugnato dal Presidente Obama negli Stati Uniti, mentre qualcuno azzarda addirittura a parlare di una “nuova rivoluzione industriale”.<br />
In che senso, allora, è lecito parlare di opportunità offerte dalla “questione energetico-ambientale”?<br />
Benché in forma non sistematica, sempre più si stanno diffondendo i dati che documentano la sensibile crescita dell’occupazione in attività produttive che contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale di origine antropica<strong>[4]</strong>. L’insieme di queste attività è molto variegato, poiché ciò che qualifica i cosiddetti <em>environmental goods</em><strong>[5]</strong> non è l’appartenenza a specifiche categorie merceologiche, ma la finalità della salvaguardia ambientale, rispetto alla quale l’obiettivo della riduzione delle emissioni è divenuto uno tra i più rilevanti. Non sfugge infatti il rilievo assunto negli anni più recenti dalle tecnologie destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, caratterizzate, diversamente dalle cosiddette tecnologie di abbattimento “a valle dei processi produttivi” (<em>“end of pipe”</em>), dalla specifica capacità di rendere i processi produttivi a basso contenuto intrinseco di emissioni. Una visione dello sviluppo registrato dalla produzione di queste tecnologie è offerta dai dati del commercio internazionale, gli unici che, ad oggi, consentono una rilevazione relativamente puntuale dei beni in questione. Dall’andamento degli scambi mondiali emerge, in particolare, un trend crescente e in accelerazione per questi beni rispetto a quello degli scambi manifatturieri, a partire dal 2002. Il dato del commercio internazionale è inoltre rilevante anche per la sua particolare valenza di indicatore del vantaggio competitivo di ciascun paese. Si tratta di un aspetto cruciale, se si considera la posta in gioco. Le tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili stanno infatti assumendo una forte centralità non solo per quanto riguarda le finalità ambientali, ma anche (come si evince dallo stesso “Pacchetto”) per ciò che riguarda la dipendenza energetica dalle fonti fossili, che per i paesi industrializzati rappresenta da sempre un importante vincolo al processo di sviluppo.
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<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><img border="0" width="455" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/palma1.JPG" height="332" /></p>
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<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Se il problema dell’approvvigionamento energetico e l’urgenza della “questione ambientale” sollecitano la sostituzione di fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili, bisognerà certamente continuare a considerare in che termini la produzione di reddito di ciascun paese sarà gravata dai costi delle nuove possibili opzioni. Questo punto merita di essere sottolineato poiché il riferimento alla “questione ambientale” è spesso utilizzato in modo intercambiabile con quello allo “sviluppo sostenibile”, che è poi il “motore” della stragrande maggioranza della riflessione contemporanea sul tema dello sviluppo. D’altra parte, che lo sviluppo sostenibile sia concetto ben più ampio è cosa condivisa da tempo e “codificata” a livello internazionale<strong>[6]</strong>. In ambito europeo la nuova programmazione delle politiche per lo sviluppo è partita nel 2000 dal definire la “strategia di Lisbona” (“fare dell&#8217;Europa l&#8217;economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo entro il 2010”) ed è arrivata a fornire delle “precisazioni” sugli obiettivi di salvaguardia ambientale a Goteborg nel 2001. Quel che è certo è che il perseguimento dell’obiettivo dello “sviluppo sostenibile” non potrà mai prescindere dal soddisfacimento di sub-obiettivi di ordine economico e sociale, divenendo quindi un arricchimento del concetto di sviluppo, e che ciascun paese dovrà ricercare i presupposti di questo complesso fine nella presenza di <em>assets</em> competitivi all’interno del proprio sistema produttivo.<br />
E’ facile così comprendere come la pressione esercitata dalle esigenze della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e la “questione ambientale” porranno sempre più i diversi paesi di fronte a una riconsiderazione della sostenibilità del proprio sviluppo. Ed è in questo senso che la capacità di ciascun paese di “produrre innovazione” diventerà l’asse centrale della “sostenibilità” nella sua accezione più ampia (e corretta).<br />
Il percorso europeo delle “nuove” politiche dello sviluppo da basare sulla conoscenza e sulla capacità di questa di creare innovazione per il sistema produttivo, si è esteso progressivamente e ha iniziato a calarsi nella concreta realtà delle esigenze energetiche e ambientali con obiettivi programmatici a forte orientamento tecnologico e focalizzati a breve sullo sviluppo delle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, delineati nel “Set-Plan” della fine del 2007<strong>[7]</strong>. Questo documento ratifica, in qualche modo, delle linee di azione già intraprese nei maggiori paesi europei che, da qualche anno, stanno dando sempre più spazio non solo ad un uso più intenso di queste tecnologie, ma anche ad un allargamento della produzione di alcune di esse su base nazionale. Le rilevazioni del commercio internazionale forniscono una lettura indubbiamente significativa: sono infatti aumentate le quote sulle esportazioni mondiali di queste tecnologie nei paesi europei “naturalmente” più orientati ad un uso più intenso di energia da fonti rinnovabili, con in testa la Germania che nel 2006 ha superato la quota del 12% sulle esportazioni mondiali (anche se è bene osservare come Francia e Regno Unito siano sempre tra gli esportatori più rappresentativi con quote superiori rispettivamente al 5% e al 2%). Ma per la maggioranza di queste economie il “nuovo” processo in atto non è altro che la modulazione di un percorso di sviluppo tecnologico da lungo tempo avviato e che nell’ultimo decennio ha consentito che l’Unione Europea recuperasse almeno parte dell’ampio divario tecnologico accumulato nei confronti degli Stati Uniti e del Giappone.<br />
E l’Italia? L’Italia non sembra essere di questa partita (soprattutto nelle tecnologie di nuova generazione, fotovoltaico, solare termico ed eolico, a più forte dinamica di crescita, in cui supera a malapena l’1% in media di quota di export).
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<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><img border="0" width="456" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/palma2.JPG" height="384" /> </p>
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<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">E’ di sicuro ancora presto per esprimere un giudizio categorico. Tuttavia è opportuno considerare la prospettiva nella quale il nostro paese sembra proiettarsi. Se la reattività dei paesi europei che già da qualche anno si sono immessi sulla carreggiata della produzione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, iniziando a maturare perfino qualche vantaggio competitivo, deve ascriversi all’esistenza di presupposti di una “base tecnologica” preesistente, relativamente sviluppata e radicata a livello nazionale, l’Italia appare infatti assai svantaggiata. Non solo. Occorre ricordare che da tempo questo svantaggio si è tradotto in una perdita di competitività della sua industria manifatturiera nella quale sempre più hanno pesato i deficit commerciali maturati nei settori <em>high-tech</em> proprio nei confronti dei principali partner europei. Un percorso segnato, questo, e destinato ad acuirsi se si considera che, lungo tutto il processo di sviluppo dal dopoguerra ad oggi, i maggiori paesi industriali hanno incrementato le importazioni di tecnologie, come effetto di un progresso tecnico diffuso alimentatosi anche sulla spinta della globalizzazione produttiva. Diversamente da questi paesi, in cui lo sviluppo di una capacità innovativa ha sostenuto la competitività di produzioni high-tech generando flussi di esportazione compensativi delle importazioni di tecnologia, l’Italia non è infatti riuscita ad adeguare la propria “offerta di innovazione” alla “domanda di innovazione” tipica delle economie avanzate. Queste tendenze, che sono una conseguenza diretta della specializzazione produttiva del paese, stanno cominciando a profilarsi anche nell’ambito delle tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><img border="0" width="400" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/palma3.JPG" height="314" /></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><img border="0" width="429" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/palma4.JPG" height="334" /></p>
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<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">L’opportunità che lo sviluppo delle nuove tecnologie energetiche può fornire per il rilancio delle economie in crisi a fronte dei compresenti vincoli energetici e ambientali non sembra dunque essere stata in alcun modo equivocata in tutti quei paesi europei in cui è stato avviato un nuovo corso di politica economica “sostenibile”. In Italia, invece, gli ovvi presupposti di tale politica sembrano essere essenzialmente quelli della semplice acquisizione di tecnologie, con significativi riflessi sull’aumento delle importazioni e con il rischio che dalla dipendenza energetica si passi ad una più grave dipendenza tecnologica e, di qui, ad una ulteriore perdita di competitività del sistema produttivo nazionale. Con le ovvie conseguenze che tutto ciò avrebbe in termini di ulteriori restrizioni del mercato del lavoro, di distribuzione del reddito a sfavore dei salari e di conseguente indebolimento della capacità di attivazione della domanda aggregata, prima ancora di arrivare a gravi perdite di occupazione. E questo si che sarebbe davvero insostenibile.</p>
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<h6 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">[1] Più precisamente il “Pacchetto” rivede in termini restrittivi, a causa di una comprovata inefficacia, la disciplina della Direttiva 87/2003 (in cui sono indicati anche i “settori ETS” che rientrano nel sistema comunitario) con cui, in ottemperanza agli impegni siglati a Kyoto per ciò che concerne la riduzione delle emissioni dei gas-serra, è stato impostato il meccanismo della determinazione delle “quote di emissione”.<br />
[2] Nicholas Stern, Upside of a Downturn, Financial Times, 2 Dicembre 2008<br />
[3] Pubblicato con il titolo The Economics of Climate Change, Cambridge University Press, 2007.<br />
[4] UNEP, Green Jobs. Toward Decent Work in a Sustainable Low-Carbon World, 19 Gennaio 2009.<br />
[5] Ronald Steenblik, Environmental Goods: A Comparison of the APEC and OECD lists, OECD Trade and Environment WP. N.2005-04, (29Nov2005)<br />
[6] OECD, Measuring Sustainable Development, 2008<br />
[7] A European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan), 22-11-2007</h6>
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		<title>La grande industria abita ancora il Mezzogiorno</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Riceviamo e volentieri pubblichiamo, l’uno accanto all’altro, gli articoli di Federico Pirro e Carla Ravaioli. Si tratta di interventi dai quali traspare una sensibilità molto diversa sui temi della produzione e dell’ambiente. Noi riconosciamo pienamente le ragioni dell’ambientalismo, anche se ancora attendiamo che le cosiddette teorie della decrescita, cui parte del movimento ecologista tende ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><em><img border="0" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/ilva2.jpg" style="width: 348px; height: 215px" height="280" width="420" />Riceviamo e volentieri pubblichiamo, l’uno accanto all’altro, gli articoli di Federico Pirro e <a href="http://www.economiaepolitica.it/index.php/ambiente/ravaioli-pirro/">Carla Ravaioli</a>. Si tratta di interventi dai quali traspare una sensibilità molto diversa sui temi della produzione e dell’ambiente. Noi riconosciamo pienamente le ragioni dell’ambientalismo, anche se ancora attendiamo che le cosiddette teorie della decrescita, cui parte del movimento ecologista tende ad appellarsi, diano prova di coerenza scientifica e di non contraddittorietà politica rispetto alle istanze del lavoro subordinato. Ma soprattutto siamo convinti che in generale si debba cercare di  uscire dalla contrapposizione tra un industrialismo lesivo dell’ambiente e un anacronistico ambientalismo antindustrialista. Sebbene ancora molto sia il lavoro da fare in tal senso, negli articoli qui presentati si individuano alcuni passi nella giusta direzione. Il nostro auspicio è che la loro pubblicazione possa dare avvio a un dibattito teso concretamente, e finalmente, alla individuazione di una “sintesi” tra le diverse visioni. (La redazione).</em></p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Un’associazione ambientalista di Taranto ha chiesto di recente al Comune di indire un referendum cittadino per giungere alla chiusura dell’intero stabilimento siderurgico, o almeno della sua area a caldo, a causa del forte impatto ambientale dell’impianto ove, peraltro, il Gruppo Riva sta realizzando da anni massicci investimenti per contenerlo. Si vorrebbe così puntare nel capoluogo ionico ad uno sviluppo fondato in larga misura su mitilicoltura, turismo, artigianato, servizi e commercio, avviandovi una pesante deindustrializzazione che colpirebbe una delle maggiori concentrazioni industriali del Paese e del Mediterraneo e svaluterebbe nei fatti l’impegno profuso da lungo tempo da Istituzioni, sindacati, imprese e centri di ricerca per contenere, con l’impiego di tecnologie avanzate, le ricadute nocive dei vari insediamenti sull’ecosistema cittadino.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Ora, la recessione che colpisce il Paese non risparmia certo il Meridione, ma mentre vi sono ormai in declino i ‘protodistretti’ di pmi - che qualche economista aveva immaginato che potessero trainare la crescita del Sud <strong>[1]</strong> e che invece sono stati interessati nell’ultimo settennio da ristrutturazioni selettive - restano tuttora punti di forza i grandi stabilimenti di gruppi industriali settentrionali ed esteri, pubblici e privati, che vi si sono localizzati dai primi anni Sessanta del ’900, e che fra il 1996 e il 2007 hanno realizzato massicci investimenti per ampliamenti e ammodernamenti di impianti, incrementandovi spesso anche l’occupazione <strong>[2]</strong>.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Si passeranno rapidamente in rassegna alcuni comparti manifatturieri pesanti e mediopesanti, l’ICT, il transhipment e la portualità dei terminal container, escludendo per ragioni di spazio l’industria leggera – agroalimentare, tac e legno-mobilio  –  che pure vanta diffuse presenze di aziende italiane ed estere.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Oggi la <em>più grande fabbrica d’Italia</em> per dipendenti diretti (13.346 + 3.100 nell’indotto) è proprio il gigantesco impianto siderurgico a ciclo integrale dell’Ilva di Taranto che, superando per i suoi occupati la stessa Fiat Auto a Mirafiori, è anche il maggior stabilimento del settore in Europa. Inoltre <em>ben oltre la metà</em> della capacità di raffinazione petrolifera del Paese è nel Mezzogiorno con 5 raffinerie in Sicilia, 1 a Taranto, mentre la <em>più grande d’Italia</em> è in esercizio a Sarroch nel Cagliaritano (1.000 addetti diretti + 3.000 nell’indotto), della Saras (famiglia Moratti), impianto che è anche il maggiore del Mediterraneo ed uno dei <em>sei supersites </em>d’Europa. Dei <em>cinque impianti di cracking</em> in Italia per la produzione di etilene. ben 4 sono nel Sud e quello di <em>Priolo</em> (SR) <em>è il più grande</em> e fra i maggiori del continente.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">I pozzi petroliferi in Basilicata, i maggiori <em>on-shore</em> d’Europa, creano nella regione un indotto di 1.500 unità. Nella chimica fine operano fra gli altri nel Mezzogiorno i gruppi farmaceutici mondiali della: 1) <em>Sanofi Aventis</em> con 2 impianti a L’Aquila e Brindisi; 2) <em>Serono Merck</em> a Bari; 3) <em>Novartis</em> nel Napoletano con 412 addetti diretti; 4) <em>Wyet Wederle</em> a Catania con 1.000 occupati diretti.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Nei settori <em>dell’auto e dell’automotive</em>, oltre il 50% della capacità produttiva di automobili e di veicoli commerciali leggeri del Gruppo Fiat è insediata nei grandi stabilimenti della <em>Sevel </em>ad Atessa (CH) (6.300 addetti diretti, 700 interinali e oltre 3.000 nell’indotto); dell’<em>Alfa Romeo</em> a Pomigliano d’Arco (NA) (5.000 diretti, più 5.000 nell’indotto); della <em>Fiat Sata</em> a Melfi (PZ) (5.200 diretti e 3.000 nell’indotto di primo livello); della <em>Fiat auto</em> a Termini Imerese (PA) (1.500 addetti diretti più 400 nell’indotto). Il Gruppo Fiat ha anche altri grandi stabilimenti a Sulmona, Termoli, Napoli (2), Pratola Serra e Flumeri (AV), Foggia, Bari, Lecce dove produce componentistica, motori, autobus e macchine movimento terra: ad essi si aggiungono quelli della Ergom, di recente acquisita dal Gruppo torinese. A Bari è in esercizio un polo di componentistica per auto con gli imponenti impianti dei <em>Gruppi Bosch</em> (2.350 addetti), <em>Firestone</em> (1.000) <em>Getrag</em> (750), <em>Magneti Marelli</em> (731), <em>Graziano Trasmissioni</em>, <em>Skf</em>  e il loro indotto.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Nell’aerospaziale uno dei <em>più grandi poli d’Italia</em> è nell’area di Napoli, seguita da quelli di Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA). Nel settore energetico a Brindisi esiste <em>la più potente centrale termoelettrica</em> d’Italia – insieme a quella di Porto Tolle nel Veneto – di proprietà dell’<em>Enel</em>, da 2.640 MW, con 470 addetti diretti e 800 nell’indotto. La Puglia è <em>la seconda regione</em> alle spalle della Lombardia per energia da combustibili fossili e <em>la prima</em> per quella da <em>fonte eolica</em>. Oltre all’Enel, operano nel Sud i maggiori gruppi energetici italiani come <em>Edison</em>, <em>Sorgenia</em>, <em>Enipower</em> ed esteri come <em>British gas</em>, <em>Endesa-Eon</em>, <em>Atel</em>, <em>Gas Natural</em>, con centrali a turbogas, a olio combustibile, eoliche e distribuzione di gas in reti urbane.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Nell’ICT esistono i poli mondiali della <em>STMicroeletrocnics</em> a Catania con 4.600 addetti diretti, in quella che è nota come l’Etna Valley; della <em>Micron</em> ad Avezzano (AQ) con 2.000 addetti diretti; della <em>Ericsson</em> a Marcianise; della <em>bioinformatica</em> nel Cagliaritano, mentre in Sardegna è nata anche la Tiscali di Renato Soru.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">La Campania è la<em> terza regione d’Italia</em> per produzione di elettrodomestici con 2 siti della Indesit nel Casertano, della Whirpool a Napoli - con 18 aziende dell’indotto - e della Siltal sempre nel Casertano. La <em>più grande fabbrica d’Italia</em> <em>di aerogeneratori</em> per energia eolica è a Taranto ed è della <em>multinazionale danese Vestas</em>, leader a livello mondiale nel settore, con 600 addetti diretti nella città ionica e 1.000 nell’indotto. Nel Meridione inoltre esistono grandi stabilimenti pubblici e privati produttori e manutentori di materiale rotabile ferroviario della <em>AnsaldoBreda </em>a Napoli, Reggio Calabria e Palermo, del <em>Gruppo Firema</em> a Caserta e delle <em>Ferrovie dello Stato</em> a Foggia.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Massiccia è anche la presenza di <em>cementerie dei 4 grandi gruppi nazionali Italcementi, Buzzi Unicem, Colacem, Cementir</em>, con le loro aziende di calcestruzzi, e di impianti di produttori minori. Da segnalare inoltre le numerose fabbriche della pugliese <em>Fantini-Scianatico</em>, fra i maggiori fornitori italiani di laterizi con stabilimenti anche all’estero. Nella prefabbricazione pesante spiccano gli impianti in Puglia della piacentina <em>RDB, il primo produttore italiano del comparto</em>. Esistono inoltre <em>tre</em> <em>grandi poli navalmeccanici</em> a Castellammare di Stabia (Na), a Palermo – questi due controllati dalla <em>Fincantieri </em>- e nel Messinese dove opera, fra le altre la <em>Roqriquez</em> del <em>Gruppo Immsi</em> di Roberto Colaninno. A Taranto è in esercizio il più <em>grande</em> <em>Arsenale della Marina Militare Italiana</em> con 1.700 addetti, insieme a quello di La Spezia. Nell’area di Napoli inoltre si concentrano <em>80 produttori di nautica da diporto</em>, mentre un altro polo del settore è a Messina ed un altro in via di sviluppo a Manfredonia (FG).</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Sempre nell’area del capoluogo campano esiste una <em>delle maggiori concentrazioni di armatori d’Europa</em>, con società leader a livello mondiale in alcuni segmenti di transhipment come il <em>Gruppo Grimaldi</em> per i rotabili e la <em>MSC</em> dell’imprenditore sorrentino-ginevrino <em>Aponte</em> che, oltre ad essere fra i maggiori nel settore crocieristico, <em>è</em> <em>il secondo al mondo</em> nella movimentazione via mare di container. Il<em> più grande porto container del Mediterraneo</em> per TEUs movimentati nel 2007 è a Gioia Tauro; <em>altri quattro di </em><em>rilevante capacità</em> sono a Taranto, Cagliari,  Salerno e Napoli. Il <em>secondo scalo d’Italia</em> dopo Genova, per traffico di materie prime e beni finiti, è quello industriale di Taranto che ha superato Trieste.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">La maggior parte delle grandi industrie citate è tuttora concentrata nei poli di Chieti-San Salvo, Termoli, Napoli Pomigliano d’Arco, Foggia-Incoronata, Bari-Modugno, Brindisi, Taranto-Massafra-Grottaglie, Catania, Palermo-Termini Imerese, Priolo-Augusta-Melilli, Gela, Sarroch-Cagliari, Sulcis Iglesiente Portovesme, Porto Torres <strong>[3]</strong>. Ad essi si affiancano siti manifatturieri più recenti come Atessa, Melfi, Lecce-Surbo, Gioia Tauro, ma anche aree di più antica industrializzazione, diffuse in varie regioni meridionali, che non hanno tuttavia acquisito la forza propulsiva delle grandi zone industriali.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Nel Sud dunque si localizzano settori strategici dell’industria italiana - con attività nell’indotto - con i quali il Paese compete e difenderli sul mercato significa difendere segmenti portanti dell’industria nazionale. Emerge poi il ruolo strategico in taluni comparti e in certe aree di grandi impianti di Eni, Enel, Finmeccanica, Fincantieri, Ferrovie dello Stato, Poligrafico dello Stato, restituiti a piena efficienza: pertanto in essi tali presenze pubbliche andrebbero salvaguardate. Da tali poli può ripartire una rinnovata strategia di industrializzazione nell’interesse del Paese.</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><em>*Professore di Storia dell&#8217;industria nell&#8217;Università di Bari.</em></p>
<p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial; font-size: 8pt"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial; font-size: 8pt"><br />
<strong>[1]</strong></span></span></span></span></span><span style="font-family: Arial; font-size: 8pt"><span> </span>Cfr. G.Viesti, <em>Mezzogiorno dei distretti</em>, Donzelli, Roma, 2001. <o></o></span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial; font-size: 8pt"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial; font-size: 8pt"><br />
<strong>[2]</strong></span></span></span></span></span><span style="font-family: Arial; font-size: 8pt"><strong> </strong>Cfr. F.Pirro-A.Guarini, <em>Grande Industria e Mezzogiorno 1996-2007</em> con prefazione di Luca di Montezemolo, Cacucci, Bari, 2008. Vi si riportano molti dati inediti.<o></o></span> <span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial; font-size: 8pt"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial; font-size: 8pt"><br />
<strong>[3]</strong></span></span></span></span></span><span style="font-family: Arial; font-size: 8pt"> Dall’inizio degli anni Sessanta del Novecento essi furono individuati dalle politiche governative di programmazione come aree trainanti della crescita del Mezzogiorno in virtù di fattori attrattivi sotto il profilo geografico e spesso per le loro preesistenti tradizioni industriali.</span></p>
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		<title>Crisi economica e crisi ambientale</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Riceviamo e volentieri pubblichiamo, l’uno accanto all’altro, gli articoli di Federico Pirro e Carla Ravaioli. Si tratta di interventi dai quali traspare una sensibilità molto diversa sui temi della produzione e dell’ambiente. Noi riconosciamo pienamente le ragioni dell’ambientalismo, anche se ancora attendiamo che le cosiddette teorie della decrescita, cui parte del movimento ecologista tende ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal"><em><img border="0" width="150" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/energia-pulita.jpg" height="122" />Riceviamo e volentieri pubblichiamo, l’uno accanto all’altro, gli articoli di <a href="http://www.economiaepolitica.it/index.php/ambiente/la-grande-industria-abita-ancora-il-mezzogiorno/">Federico Pirro </a>e Carla Ravaioli. Si tratta di interventi dai quali traspare una sensibilità molto diversa sui temi della produzione e dell’ambiente. Noi riconosciamo pienamente le ragioni dell’ambientalismo, anche se ancora attendiamo che le cosiddette teorie della decrescita, cui parte del movimento ecologista tende ad appellarsi, diano prova di coerenza scientifica e di non contraddittorietà politica rispetto alle istanze del lavoro subordinato. Ma soprattutto siamo convinti che in generale si debba cercare di  uscire dalla contrapposizione tra un industrialismo lesivo dell’ambiente e un anacronistico ambientalismo antindustrialista. Sebbene ancora molto sia il lavoro da fare in tal senso, negli articoli qui presentati si individuano alcuni passi nella giusta direzione. Il nostro auspicio è che la loro pubblicazione possa dare avvio a un dibattito teso concretamente, e finalmente, alla individuazione di una “sintesi” tra le diverse visioni. (La Redazione).</em></p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">“Chi crede che una crescita esponenziale possa continuare all’infinito in un mondo finito è un pazzo. Oppure un economista.”</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">Autore di questa battuta, divenuta proverbiale nel mondo dell’ambientalismo più qualificato, è un economista, Kenneth Boulding. Uno dei pochi ardimentosi che negli anni Settanta, nel pieno del boom produttivistico postbellico, tentavano di sollevare qualche dubbio sulle certezze che ne animavano il fervore, e già allora sostenevano che l’economia mondiale doveva essere interamente ripensata in difesa dell’economia della biosfera, dunque in funzione della sua propria prosperità che dalla biosfera appunto trae alimento: dai grandi vecchi del Club di Roma, ai giovani ricercatori del MIT <strong>[1]</strong>, a un piccolo drappello di economisti anomali, (in testa  Nicholas Georgescu-Roegen, che in base al 2° principio della termodinamica aveva dimostrato l’inevitabile e irreversibile degrado di materie e energie impiegate nei processi produttivi) si impegnarono a convincere il mondo che il sistema industriale capitalistico andava consumando la base stessa del suo operare.</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">Non furono ascoltati. Proprio sulla totale assenza di dubbi circa la possibilità di una crescita infinita in un mondo finito, la società ha costruito se stessa. E continua. Forse (per richiamarci ancora a Boulding) perché come arbitri della politica mondiale si sono imposti gli economisti?</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">In effetti, battute a parte, si direbbe che ancora oggi nessuno dei responsabili del nostro futuro abbia nozione del rischio sempre più tremendo che l’umanità corre, tanto da affidarsi al tentativo di rilanciare e - al grido di “consumate, consumate!”- spingere al recupero della sua massima capacità produttiva un’economia al collasso. Rischio da un lato di un irrecuperabile squilibrio ecologico planetario, dall’altro di una divaricazione in continuo mostruoso aumento nella distribuzione del reddito (i dati più recenti parlano dell’ 1% della popolazione mondiale che detiene il 50% della ricchezza).</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">Se questa è la linea dei governi, la critica più seriamente impegnata dal canto suo tenta di correggerne le più intollerabili conseguenze, contrapponendovi scelte orientate a difesa del lavoro, a maggiore benessere sociale, a una più razionale conduzione delle politiche operanti; solitamente però senza mettere in discussione la logica portante di queste stesse politiche, senza interrogarsi sulle “leggi” del mercato, o pensare il capitalismo alla pari di ogni fenomeno storico, come tale non fatalmente destinato a dar forma al nostro futuro. E (ciò che oggi pare addirittura inspiegabile) senza mai occuparsi adeguatamente del pericolo ambientale: solitamente per lo più appena citato, insieme alla “questione di genere”, nel lungo elenco dei problemi da affrontare; o, nel migliore dei casi, preso in considerazione  unicamente sotto la specie del mutamento climatico, e delle “energie rinnovabili” che dovrebbero risolverlo: nell’assurda convinzione (la stessa delle destre d’altronde) di garantire così la continuità di una felice e totalmente innocua crescita produttiva. Ma di queste cose mi sono occupata più volte (ne ho parlato anche nel mio intervento al convegno dedicato a “L’economia della precarietà” <strong>[2]</strong>) e non voglio insistere.</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">Credo interessante invece soffermarsi a riflettere su quanto di nuovo, negli ultimi tempi, e soprattutto da alcuni mesi in presenza della crisi finanziaria-economica, è emerso nella maggiore attenzione che non pochi intellettuali di fama (tra cui anche qualche economista) dedicano alle questioni ambientali. Certo dovuta ai sempre più allarmati richiami della scienza mondiale, concorde nel segnalare da un lato l’ormai estrema pericolosità del guasto ecosistemico <strong>[3]</strong>, dall’altro il prossimo esaurimento delle risorse, non soltanto energetiche <strong>[4]</strong>. Ma sicuramente in qualche misura indotta anche dalla crisi che, dopo il fallimento di giganti finanziari americani e il crollo delle borse di tutto il mondo, parla ora di recessione, di grandissime industrie a rischio, di disoccupazione massiccia.</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">Mi pare interessante in questa chiave la messa a fuoco di una radice comune delle due crisi, economica e ambientale, da alcuni meramente accennata ma dettagliatamente analizzata da altri. Il primo non solo a intuire ma a descrivere, con grande anticipo su tutti gli altri, la reciprocità di determinazione dei due fenomeni, è stato indubbiamente André Gorz che, in particolare in un articolo apparso poco avanti la sua morte <strong>[5]</strong>, con parole addirittura profetiche ha indicato nella sovraproduzione (da lui già in precedenza denunciata come prima responsabile dello squilibrio ecosistemico) l’origine della crisi finanziaria. Nota infatti come l’enorme massa monetaria derivante dalla vendita, sia pure incompleta, delle merci prodotte, sempre più cerca investimento nell’”industria finanziaria”: quella che “crea danaro mediante danaro (…) comprando e vendendo titoli finanziari e gonfiando bolle speculative”, dando l’impressione di grande floridezza economica, ma fondata “in realtà su una crescita vertiginosa di debiti di ogni sorta (…) destinata prima o poi a esplodere, portando al limite al crollo del sistema bancario mondiale”. </p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">Ad accomunare le due crisi, e a ricondurle a una sola origine, l’insostenibilità dell’economia capitalistica, è anche l’antropologo Jared Diamone, che in qualche modo ne aveva anticipato cause e processi, ricostruendo la morte di grandi civiltà del passato nel suo celebre saggio “Collasso” <strong>[6]</strong>. Di “Due minacce”, entrambe determinate dai processi di globalizzazione (cui seguono inquinamento, maggiore disuguaglianza, squilibrio finanziario) parla anche l’economista indiano Prem Shankar Jha <strong>[7]</strong>. “Le due crisi si alimentano a vicenda”, scrive su “The Guardian” (12 dicembre 08) il prestigioso notista politico Gorge Monbiot. Letture analoghe della storia mondiale di questi mesi sono firmate dal filosofo Paul Virilio (Le Monde, 3 dicembre 08), dal biologo Edward  O. Wilson (N.Y. Times, 27 novembre 08), da un folto gruppo di intellettuali sudamericani riuniti a Caracas e autori di un ampio appello politico. Tutti d’altronde si dicono convinti dell’ impossibilità di trovare soluzione ai problemi attuali all’interno delle regole e della “filosofia” del capitale, che ne è principale responsabile; tutti d’altronde si dichiarano ben poco fiduciosi in una piena ripresa del capitalismo, quanto meno nella forma attuale.</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">Ma ho accennato anche a qualche economista, in (eccezionale) posizione critica verso l’attuale sistema produttivo. Il primo è stato Nicholas Stern, ex-consigliere economico di Blair che, facendo riferimento alla crisi ambientale, in una conferenza svoltasi a Manchester il 29 novembre di un anno fa, disse: “Siamo di fronte al più grosso fallimento del mercato che il mondo abbia mai visto”; e, rilanciando una precedente proposta di Ban-Ki-Moon, segretario generale dell’Onu, affermò la necessità di tagliare il Pil mondiale almeno dell’1%, “per diversi decenni”.</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">A sua volta il Nobel Joseph Stiglitz, intervistato da La Repubblica il 6 dicembre scorso, alla domanda se, superata la crisi, l’economia mondiale potrà riorganizzarsi sulla linea attuale, di nuovo puntando su crescita, consumi, Pil , senza esitare risponde: no. Il capitalismo americano, e insieme tutto il capitalismo mondiale hanno vissuto per decenni sulle bolle speculative, cioè a dire credito facile, speculazione… Ma tutto ciò - afferma - non potrà ripetersi, almeno non nella dimensione che conosciamo. Magari forse avremo un capitalismo diverso, basato sulla distribuzione del reddito e della ricchezza, e la distribuzione potrà forse rimettere in moto l’economia…</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">“Lo chiameremo ancora capitalismo? Oppure come?” si chiede Eugenio Scalfari il giorno dopo, sempre su “Repubblica”, dopo essersi richiamato all’intervista di Stiglitz, e dopo aver ricordato come nel 1911 “l’allora giovane liberale Luigi Einaudi” avesse lanciato l’idea di un’imposta patrimoniale di successione che, oltre una certa soglia di reddito, “tassasse i patrimoni con un’aliquota del 50 % da impiegare per ridistribuire socialmente la ricchezza”. Se lo chiede senza scandalo né eccessiva apprensione, come in vista di un normale avvicendamento della storia. E la cosa non mi pare di poco interesse da parte di una persona come Scalfari, da sempre certo “di sinistra”, mai però su posizioni  “antisistema”.</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">Non sarebbe il caso che anche le sinistre organizzate si impegnassero a immaginare la possibilità di un mondo senza capitalismo, o comunque di un “mondo diverso”, come i movimenti a lungo hanno dichiarato non solo necessario ma possibile? Superando finalmente  “quella sorta di complesso di inferiorità delle sinistre nei confronti di quelle che vengono chiamate le leggi economiche. Per cui nei partiti comunisti c’è sempre stato un curioso miscuglio, di esigenza di superamento del capitalismo da un lato, e dall’altro paura di disturbare un assetto al quale si attribuisce il valore di straordinario ordinatore della società, al di fuori del quale non sembra esistere possibilità di ordine”. Come notava Claudio Napoleoni <strong>[8]</strong> nel discutere dell’ipotesi di una forte e generalizzata riduzione dei tempi di lavoro, da lui fortemente e per più ragioni auspicata. Magari un’idea da recuperare oggi?</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal"><em> *Saggista.</em></p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><strong>[1]</strong> “I limiti dello sviluppo” Mondadori 1972, il primo famosissimo libro sulla materia, fu commissionato dal Clud Roma, presieduto da Aurelio Peccei, e firmato da un gruppo do studiosi del Mit.</span></span></span></span></span><br />
<span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><strong>[2]</strong> Con lo stesso titolo gli atti del convegno sono pubblicati a cura di Paolo Leon e Riccardo Realfonzo, Manifestolibri 2008.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><br />
</span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><strong>[3]</strong> “Decarbonizzare per intero l’economia globale” è una urgente necessità secondo il Tyndal Center for Climate Research 8V. (Internazionale 12 dicembre 08).</span></span></span></span></span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"> <span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><br />
<strong>[4]</strong> “Le risorse dell’anno sono esaurite – Da domani la Terra è in rosso”, titolava in prima pagina La Repubblica del 22 ottobre scorso.<br />
<span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><strong>[5]</strong> André Gorz, “Crise mondiale, Dècroissence et Sortie du capitalisme”, in Entropia, 2007, N°2.<br />
<span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><strong>[6]</strong> J. Diamond – Come le società scelgono di morire o vivere. Einaudi 2005.<br />
<span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><strong>[7]</strong> Tra l’altro, autore di un libro significativamente intitolato “Il caos prossimo venturo”, Neri Pozza 2007.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br />
<span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial"><strong>[8]</strong> E’ un momento di “La politica degli orari di lavoro”, dialogo in appendice alla 2a edizione di C. Ravaioli, “Tempo da vendere | Tempo da usare”, F.Angeli 1988, p.158.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
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		<title>Un new deal dell&#8217;auto</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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			<content:encoded><![CDATA[<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal"><img border="0" width="260" src="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/auto-anni-30_1.jpg" height="180" />Mentre scrivo quest&#8217;articolo le notizie sulla crisi dell’auto registrano un crescendo di chiusure, licenziamenti e dismissioni di impianti; le notizie negative riguardano tutte le imprese in tutto il mondo: chi produce macchine di lusso (Porsche) e chi utilitarie (Tata), chi era considerato eccellente e profittevole (Toyota) e chi incapace (Chrysler), il vecchio mondo con cifre tra le 600 e le 900 auto per 1000 abitanti, in età di guida, e chi invece è ancora a 30 (Cina). Certamente il crollo di vendite è stato subitaneo e drammatico, con punte del 40%, e quindi è facile dire che ciò è un effetto indotto dalla più generale crisi finanziaria che spinge gli acquirenti a rimandare una spesa impegnativa. È proprio così? La domanda non è oziosa perché dalla risposta dipendono le scelte d’intervento. In realtà la crisi ha evidenziato in modo improvviso e totale un problema, ormai più che decennale nel settore dell’auto, che riguarda tutti i principali settori industriali: un eccesso di capacità produttiva installata a causa di un inseguimento senza fine tra i principali produttori per conquistare nuovi mercati e decidere chi, alla fine, sarebbe stato costretto a chiudere. Questa gara, che non è competitiva ma distruttiva, ha poi indotto e facilitato il prevalere degli investimenti finanziari richiesti per sostenere questa folle corsa, sia nel senso di finanziare gli investimenti, sia nel senso di finanziare l’acquisto dell’auto. Si pretendeva, infatti, nell’attesa che le verdi praterie indiane e cinesi soddisfacessero la capacità produttiva potenziale di tutti questi impianti, che, nel vecchio mondo, le vendite dell’auto continuassero a crescere nonostante una contrazione del peso dei salari, giustificata proprio da quella corsa competitiva. È il cane che si morde la coda. Vi è chi sostiene che è solo un problema di pagare il prezzo economico e sociale di un classico consolidamento del settore; insomma i “deboli” e i “malati”  verranno soppressi, liquidando così l’eccesso di capacità produttiva, ristabilendo un uso profittevole dei capitali investiti.Dice Marchionne che resteranno solo sei produttori mondiali e che cinque sono già stabiliti (Toyota, Volkswagen, Renault - Nissan, GM, Ford), quindi resta solo da decidere chi è il sesto e non può essere uno di quelli esistenti, perché sono tutti troppo piccoli, quindi vi saranno alleanze e fusioni. Ciò fatto, si dice, non esisterebbe più alcun problema poiché una semplice proiezione della crescita del reddito cinese e indiano ci mostra che in pochi decenni, non appena il PIL per persona raggiunge i 5000 dollari, centinaia di milioni di loro comprerà un’auto e quindi il mercato si moltiplicherà in modo fino a ora mai visto – l’Economist parla di quasi 3 miliardi di auto in alcuni decenni. A sinistra, per converso c’è chi esprime la sua soddisfazione profonda per questa crisi che rappresenterebbe la fine del modello dell’auto. In tutte due i casi si ritiene che i governi non si dovrebbero occupare di questa crisi, ci penserà il mercato, e paradossalmente entrambe chiedono, sia pure in direzioni diverse, forti investimenti in infrastrutture e servizi: le strade, per l’Economist, vero vincolo a un’espansione dell’auto nei paesi emergenti e, per chi vuole uscire da quel modello, un ripensamento della mobilità. Io parteggio per la mobilità sostenibile ma trovo del tutto irresponsabile ritenere che non bisogna intervenire nella crisi. La prima ragione è banale ma sostanziale, infatti, solo in Europa l’auto e le attività da essa indotte interessano dodici milioni di posti di lavoro – 50 milioni nel mondo -, se si riducessero della metà in due anni, la società europea conoscerebbe uno shock da tempi di guerra. La seconda è che il mercato non risolverà nulla da solo, sia si voglia aiutare il consolidamento e il rilancio del settore, sia si voglia porre fine al modello auto-centrico di mobilità. Le notizie contraddittorie sull’intervento del governo e del parlamento USA che, comunque si voglia definire, rappresenta l’assunzione pubblica della responsabilità di definire la mobilità del futuro toglie ogni alibi all’Europa. Il grande passaggio, all’inizio del ‘900, dai tram all’auto dovrebbe insegnarci qualche cosa. Passaggi da una modalità di mobilità ad un’altra infatti richiedono una trasformazione sociale complessiva che non può che basarsi su una regolazione pubblica. In primo luogo, infatti, bisogna ripensare la pianificazione territoriale e urbanistica, fermando il crescente sprawling urbano, e rilanciando l’aggregazione urbana come modello di convivialità. Solo così, infatti, si può seriamente garantire una mobilità delle persone e delle merci non auto-centrica, come già avviene a Parigi, dentro la peripherique, e a Manhattan. Si tratta di un ciclo di pianificazione e riposizionamenti che richiederà, se iniziato, alcuni decenni durante i quali si può mettere in moto il processo di riposizionamento dell’industria dell’auto. La prima urgenza, in questa ipotesi è il problema ambientale. La crisi deve rappresentare l’opportunità della transizione, che può essere ragionevolmente fatta in tempi inferiori al decennio, da auto a combustione interna basata sul petrolio e derivati, ad auto elettriche, con diversi sentieri di aggiustamento. Alcuni di questi sono già in cantiere , richiedono una manovra congiunta sul lato della domanda e della offerta e quindi un forte intervento pubblico. Mi riferisco alla filiera dell’elettrico basato sulle nuove batterie, scelta che già molte case, ad esempio Renault-Nissan, stanno facendo, oppure all’elettrico basto sui motori a cella combustibile, scelta che appare un po’ più lontana nel tempo, e infine a quelli misti, con la possibilità cioè di alternate l’elettrico con una delle tante versioni a combustione, infine la filiera dei gas naturali quali il metano che può interessare in modo specifico certe aree geografiche. Inutile dire che ogni avanzamento in questa direzione riguarda non solo l’auto, come mezzo di mobilità personale, ma tutto il settore automotive; processo di trasformazione che, una volta innescato, può raggiungere in tempi ragionevoli quella soglia da cui inizia un effetto palla di neve. Non tutte queste soluzioni sono strategicamente equivalenti; bisognerebbe, infatti, considerare i vincoli ecologici che suggeriscono che solo quelle filiere che possono, alla fine, congiungersi con l’utilizzo di risorse rinnovabili hanno un respiro strategico. La cosa non è irrilevante, perché se il pubblico deve giocare un ruolo, allora è importante prevedere una linea di investimenti di capitali sia nei nuovi servizi da creare, ad esempio una rete di ricarica elettrica piuttosto che di distribuzione dell’idrogeno, sia nel vero e proprio ripensamento dei sistemi di propulsione.</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">Un altro sentiero di aggiustamento riguarda il modello proprietario; si stanno, infatti, sviluppando modalità di uso di un mezzo di locomozione, in particola modo in aree urbane, basato sull’auto ma non in proprietà. Una siffatta soluzione, se adeguatamente sostenuta anche con stringenti regolazioni della mobilità in ambito urbano, può ridurre ulteriormente l’impatto ambientale. Infine vi è il campo alquanto inesplorato e, a mio giudizio, il più strategico della costruzione ex novo di veri e propri sistemi integrati di mobilità urbana, sul modello degli aeroporti.</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">Una linea di riposizionamento dell’industria europea verso questa direzione richiede una manovra coordinata europea, senza la quale il rischio è di innescare una guerra per la sopravvivenza che, nel momento in cui acquistasse carattere di lotta tra nazioni, metterebbe in moto una spirale preoccupante di destabilizzazione della stessa Unione Europea.</p>
<p align="left" style="text-align: justify" class="MsoNormal">Infine i sindacati. Il rischio è che, in assenza di un progetto di respiro europeo, ognuno dei sindacati nazionali si schieri con la propria industria e, dove ve n’è più di una, con il proprio marchio. Dato che la cura che è vista universalmente come salvifica, è il taglio di capacità produttiva, il risultato di una chiusura nazionalistica e corporativa è anche quello di difendere il nucleo duro e sindacalizzato di ciascun’impresa leader, a spese dei precari, in primo luogo – molti immigrati e giovani – poi della subfornitura a bassa specializzazione, poi dei servizi, ecc. Andrebbe messa in discussione la saggezza di puntare ad un taglio delle capacità produttive ed a conseguenti licenziamenti. Un new deal europeo non consiste nell’investire senza senso ingenti quantità di denaro per il rilancio dei consumi, come non lo fu il new deal degli anni ‘30, ma nella difesa e creazione di posti di lavoro per svolgere attività produttive che riorganizzino l’attività industriale e modifichino la struttura dei servizi. Un piano di transizione dell’industria dell’auto in Europa può partire dal rifiuto dei licenziamenti, infatti, nelle ipotesi avanzate vi è una grande quantità di lavoro da fare, da questo punto di vista è di grande interesse la posizione del governo tedesco che chiede alle grandi imprese un anno di moratoria sui licenziamenti. È evidente, e qui sta il problema, che in tale ipotesi il ritorno sui capitali investiti non può, per un periodo lungo, avere i livelli sino ad ora realizzati, il che ci porta di nuovo alla finanziarizzazione di questi decenni e a un ruolo dello Stato. È tempo quindi di superare Maastricht, non semplicemente per allentarne i vincoli, ma per ripensare l’idea stessa del patto di stabilità; appare, infatti, evidente che gli investimenti necessari per il new deal non possono essere considerati come pura e semplice spesa. Analogamente non ha più alcun senso l’idea che, all’inizio di una deflazione, ci si debba proteggere dal rischio d’inseguimento salari nominali-prezzi, adesso il problema è solo politico: che peso deve avere il monte salari nella ricchezza nazionale.</p>
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