La sicurezza sul lavoro come bene “disponibile”

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Political and social notes

A pochi mesi dall’entrata in vigore di un provvedimento così articolato e complesso come il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) è possibile procedere a un primo bilancio sul suo stato di attuazione.
Al di là dei tanti proclami e delle tante buone dichiarazioni di principio, è possibile così scoprire come la materia che doveva costituire il nodo centrale delle nuove misure previste in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ossia la valutazione dei rischi, sia rimasta ad oggi pressoché inattuata.
La gravità di tale circostanza non potrà sfuggire ove si rifletta sul fatto che mediante la valutazione dei riscDecreto legge n. 207 del 31.12.2008 hi, il datore di lavoro individua le caratteristiche della propria realtà organizzativa e produttiva al fine di scegliere le misure idonee a costruire un modello di prevenzione adatto a garantire la sicurezza e la tutela dei propri lavoratori e di quanti, a vario titolo, intervengono od operano nell’ambito del contesto organizzativo aziendale.
Non è un caso che “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza” compaia al primo posto nell’elenco delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dall’art. 15 del nuovo Testo Unico.
Nonostante l’assoluta rilevanza della materia in questione (o, forse, sarebbe più esatto dire a causa della sua indiscussa centralità), l’art. 306 del decreto legislativo n. 81, in deroga al principio generale di immediata efficacia dell’intero Testo Unico, aveva rinviato l’efficacia delle norme riguardanti l’attività di valutazione dei rischi (e delle relative disposizioni sanzionatorie) al decorso del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.
Ma la storia dei rinvii, purtroppo, non finisce qua.
E infatti, su pressione delle lobbies imprenditoriali presenti in maniera trasversale nel Parlamento, il comma 2 bis dell’art. 4 della legge 2 agosto 2008 n. 129 (intitolata “Conversione di legge, con modificazioni, del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza del meccanismo di allocazione della spesa pubblica nonché in materia fiscale di proroga dei termini”) ha disposto un ulteriore differimento dell’efficacia delle disposizioni in tema di valutazione dei rischi al 1 gennaio 2009.
A pochi giorni dallo scadere della fatidica data, il governo di centrodestra è intervenuto nuovamente sulla materia con l’art. 32 del Decreto legge n. 207 del 31.12.2008 (intitolato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”) concedendo alle imprese un ulteriore differimento del termine in questione fino al 16 maggio 2009 “con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa” del documento di valutazione dei rischi.
Quest’ultimo aspetto del rinvio è particolarmente grave e insidioso.
E’, infatti, evidente che concedere una proroga fino al 16 maggio 2009 per ciò che concerne la “data certa” del documento da elaborare a conclusione dell’attività di valutazione dei rischi equivale a concedere alle imprese (fino a tale data) una fin troppo agevole “via di fuga” dall’adempimento tout court dell’obbligo di aggiornare ed integrare il documento di valutazione dei rischi secondo le nuove prescrizioni introdotte dagli artt. 28 e ss. del Testo Unico.
La certezza della data del documento è componente essenziale della garanzia di svolgimento dell’attività di valutazione dei rischi.
Il differimento al 16 maggio 2009 disposto dall’art. 32 del Decreto Legge n. 207 ha, inoltre, riguardato la disposizione che vieta le visite mediche “in fase preassuntiva” nonché la disposizione che obbliga le imprese alla comunicazione all’Inail o all’Ipsema dei dati, per fini statistici e informativi, relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, mentre, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Dal sintetico quadro fin qui esposto, la desolante conclusione a cui si può giungere è la seguente: una materia di rilievo costituzionale (art. 32 Cost.) quale la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è stata sistematicamente declassata a bene “disponibile”, a mero oggetto di scambio e di mediazione con le imprese, le cui potenti lobbies sono state persino in grado di congelare l’efficacia di una importante riforma legislativa per quasi un anno.
Non può, infatti, sfuggire ad alcuno che, così facendo, lo Stato ha garantito (e sta continuando a farlo) alle imprese per l’arco di un intero anno l’assenza di controlli da parte degli organismi ispettivi competenti in una materia così delicata quale la “valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza” dei lavoratori.
Per avere una idea della gravità delle omissioni qui denunciate è sufficiente riflettere sul numero degli infortuni e dei morti sul lavoro nel nostro paese dall’inizio del 2008 fino al 22 dicembre: 1.027 morti, 1.027.436 infortuni, 25.685 invalidi (fonte dati: articolo 21).
Siamo di fronte a una guerra “a bassa intensità” che ha ucciso oltre 8.000 lavoratori dal 2001 a oggi e che comporta un costo sociale di circa 42 miliardi di euro l’anno (pari al 3% del Pil).
Ora, invece di potenziare le misure di prevenzione e di vigilanza, lo Stato ha deciso di ritirarsi dalla scena per un anno proprio nella materia che doveva costituire uno dei nodi centrali delle nuove misure previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Si tratta a nostro giudizio di concessioni gravi innanzitutto dal punto di vista delle loro implicazioni culturali. Si direbbe, riflettendo su tali produzioni legislative, che la sicurezza del lavoro sia materia sulla quale, in un’ottica di scambio, sia possibile chiudere gli occhi o (quantomeno) stare a temporeggiare.
Che nell’anno di grazia 2009, nel bel mezzo di una ennesima recrudescenza delle morti bianche, si accordi tolleranza nell’adeguamento alle norme poste a presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori è cosa indegna di un paese civile.
La non conversione in legge da parte del Parlamento dell’art. 32 del potrebbe essere un modo (sia pur tardivo) per rimediare.

Categorie 2009 anno 1 n. 02, In Evidenza, Lavoro e sindacatoTag , ,
Roberto CroceRoberto Croce

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