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Riforma dell’università: ultimo atto?

Pubblicato il 20 Dicembre 2010 da admin

Non ancora sopito l’eco delle polemiche politiche sulla giornata del 14 dicembre (la bagarre sui “violenti” della piazza è riuscita in parte ad oscurare il cattivo spettacolo di quelli dentro il palazzo), apprendiamo che il ddl di riforma dell’università, che tanta parte ha avuto nelle proteste delle ultimi settimane, andrà in Aula al Senato questa settimana, senza relatore. La commissione Istruzione del Senato, infatti, considerata la mole di emendamenti presentati dall’opposizione, non sarebbe stata in grado di concludere l’esame in sede referente in tempo utile per l’inizio dell’esame in Assemblea (prevista per il 20 dicembre alle ore 11), nonostante l’estremo tentativo, da parte del Pd, di costringere la maggioranza ad esaminare un numero ristrettissimo di emendamenti, 3 o 4 al massimo, con l’obiettivo di strappare qualche risorsa in più su diritto allo studio e progressioni di carriera degli attuali ricercatori.

Nella settimana prima di Natale, quindi, sapremo se la saga della cosiddetta “riforma Gelmini” è arrivata all’ultimo atto, con l’approvazione definitiva mediante la fiducia (visto il gran numero di emendamenti) o se la votazione finale sarà rinviata a gennaio.

In queste ultime convulse settimane molti si sono esercitati sul tema della riforma giungendo alla fine a descrivere, al netto delle sfumature e dei distinguo, tre posizioni: i sostenitori senza se e senza ma (rintracciabili soprattutto tra gli editorialisti del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore), i possibilisti che ritengono giusti molti degli obiettivi della riforma ma inadeguati gli strumenti e le risorse (si veda l’interessante dibattito in proposito su lavoce.info[1]), coloro che, come la Cgil e la maggioranza delle associazioni di docenti e ricercatori, avversano il provvedimento in quanto non separabile dalle contestuali misure finanziarie operate dal Ministro Tremonti nella manovra estiva ed in quella autunnale (in quanto, di fatto, rendono inapplicabili anche le migliori intenzioni della proposta). Non è un caso che nelle loro manifestazioni gli studenti abbiano rinominato il provvedimento “ddl Gelmini-Tremonti”.

Quello che colpisce circa questo dibattito sulla “grande” stampa e sui principali siti di informazione è il suo essere fortemente condizionato da un vizio di prospettiva soggettiva: i principali dibattenti sono professori ordinari (o comunque strutturati cui nessuna riforma, per quanto “meritocratica”, negherà un dignitoso accompagnamento verso la più o meno imminente pensione) e autorevoli opinionisti che, talora, si mostrano poco precisi sulla realtà di cui parlano. Penso ad Alberto Orioli[2], l’influente vicedirettore de Il Sole 24 Ore, il quale spiega che non basta “aver seguito un corso post-doc di 2-3 anni” per definirsi un precario della ricerca. In realtà, gli assegnisti post-doc non sono soggetti in formazione, ma studiosi tra i 30 e i 35 anni, quindi nel pieno della propria produttività scientifica, cui si deve un grosso numero delle pubblicazioni nazionali ed internazionali che le università producono, Nell’Italia del 2010, anche il poco desiderabile titolo di “precario della ricerca” è oggetto di contesa. Per ragioni facili da spiegare in un paese “bloccato” come il nostro, gli assenti dal dibattito sono proprio loro, i giovani studiosi più o meno “meritevoli” che, lottando contro la riforma farebbero gli interessi dei “baroni” (come ha sostenuto il Ministro Gelmini nelle scorse settimane), e che sulle pagine dei giornali trovano spazio solo quando si atteggiano a “caso umano”:  giovane scienziato in odore di nobel costretto ed emigrare, precaria della ricerca costretta a vivere con i genitori…  A tutti costoro (sono circa 25 mila i ricercatori strutturati e oltre 60 mila i cosiddetti “precari”: assegnisti, borsisti, co.co.pro) non restano che le prime due delle tre opzioni hirschmaniane[3]: exit, voice, loyalty. Moltissimi, scegliendo l’exit, sono già partiti ed hanno intrapreso carriere di soddisfazione all’estero (in buone posizioni sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista delle responsabilità, a dimostrazione che il livello dei nostri giovani accademici non è così mediocre come a volte ci vogliono far credere[4]), a chi non ha potuto o non ha voluto partire è rimasto solo il tetto o la piazza come luoghi di espressione del proprio (qualificato) punto di vista, della propria voice. Quanto alla loyalty, questa generazione ha da tempo capito che non è strategia praticabile né remunerativa in quanto per ricompensare la fedeltà (verso l’istituzione o verso il singolo referente scientifico) non sono rimaste nemmeno le briciole. Basterebbe guardare i curricula dei candidati all’ultima tornata dei “vecchi” concorsi da ricercatore o alle selezioni per gli assegni di ricerca: a contendersi le residue risorse sono decine di candidati (anche l’antica consuetudine, o stortura, del singolo candidato per concorso è saltata) che per titoli, pubblicazioni ed esperienza didattica potrebbe, in molti casi, aspirare tranquillamente ad un posto da associato.

Che cosa prospetta il combinato disposto della riforma e della manovra economica per costoro? Quanto agli attuali ricercatori non strutturati (i circa 60.000 precari), la riforma prevede l’introduzione di un contratto di ricercatore a tempo determinato (in sostituzione della “vecchia” figura del ricercatore a tempo indeterminato, messo ad esaurimento già dal Ministro Moratti nel 2005) che vorrebbe assomigliare ad una “tenure-track” anglosassone[5]. La manovra economica di luglio, però, ha stabilito che a partire dal 2011 le amministrazioni pubbliche, incluse le università, potranno spendere per i contratti a tempo determinato solo il 50% di quanto spendevano nel 2009. Nel caso delle università, secondo le stime del CPU[6], questo significa che il numero di ricercatori a tempo determinato sarà inferiore a 200 unità in tutta Italia. Verosimilmente fra 30 e 50 concorsi annui.

Al termine del periodo di “tenure”, che può durare fino ad 8 anni, in aggiunta agli anni di precariato già trascorsi, non v’è nessuna certezza che l’università abbia le risorse per assumere il non più giovane studioso poiché i tagli al fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università continueranno per i prossimi anni. Per il 2011, per esempio, lo stanziamento al FFO parte da una diminuzione di circa  1076 milioni rispetto all’anno precedente, compensata solo in parte dagli 800 milioni dell’emendamento contenuto nella legge di stabilità: il risultato è un residuo negativo di 276 milioni.

Per altro, per quanto riguarda le progressioni di carriera degli attuali ricercatori “ad esaurimento”, la stessa legge di stabilità afferma che ogni anno il ministero assegna alle università un numero imprecisato di posti da professore associato da utilizzare per chiamate, senza specificare quanti. Il costo di questi posti graverà sugli 800 milioni di reintegro del FFO (che dal 2012 diventeranno 500 milioni). Il DdL Gelmini fissa una spesa massima per queste chiamate, ma non una minima. Non esiste quindi alcuna previsione vincolante sul numero di posti.

Alla luce di queste considerazioni è veramente difficile che un giovane ricercatore, strutturato o non strutturato, possa salutare favorevolmente l’approvazione della riforma. E così uno studente cui i fondi per il diritto allo studio sono stati dimezzati. Ben diversa appare la prospettiva di un ordinario alla fine della propria carriera il quale, al peggio, vedrà partire i propri migliori allievi.

Non appare lecita, dunque, l’operazione di chi tenta di separare gli aspetti procedurali e normativi del ddl da quelli finanziari poiché il suo effetto reale sarà dato dal combinato disposto delle due cose. Lo hanno capito bene i precari e gli studenti che, con i loro striscioni, hanno spiegato che senza ricerca il futuro non può cominciare.

 

 * Università di Milano, segretaria Flc-Cgil Milano

 

[1] D. Checchi e T. Japelli, L’università dell’incertezza, 26 Novembre 2010, M. Regini, L’Università della conservazione, 3 Dicembre 2010.
[2] A. Orioli, Il merito all’Università è un aiuto ai giovani. Ecco perché. Il Sole 24 Ore, 1 Dicembre 2010.
[3] A. O. Hirschman, Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti e dello Stato. Bompiani, 2002.
[4] Per un’analisi dell’impatto scientifico dell’Italia si rimanda a G. de Nicolao, The scientific impact of Italy, relazione presentata all’Accademia dei Lincei, Roma, 28 Settembre 2010. Anche online su www.corpolimi.it
[5] Una forma di reclutamento per cui, durante il periodo di “prova” del giovane ricercatore, l’università accantona le risorse per la sua successiva assunzione.
[6] CPU, Coordinamento nazionale dei precari della didattica e della ricerca.

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Gli errori della “Gelmini-Giavazzi” sui concorsi universitari

Pubblicato il 08 Gennaio 2009 da admin

Tra i molti problemi che dovrebbe affrontare il sistema universitario italiano, quello delle procedure dei “concorsi” di prima e seconda fascia, sembrerebbe, a priori, uno dei meno importanti. Questi concorsi, infatti, riguardano, in massima parte promozioni di docenti ultraquarantenni e ultracinquantenni che già insegnano all’università. Certamente le promozioni sono molto importanti per i diretti interessati, le loro famiglie, i loro amici ed i loro sostenitori accademici. Ma non sembra proprio che abbiano la stessa importanza per gli studenti o la società in generale. L’esito del concorso può modificare lo “status” e lo stipendio dei vincitori, ma non la loro funzione di docenti all’interno del sistema universitario. Inoltre, normalmente, tutti i candidati ragionevoli usufruiscono di diverse opportunità di competere per ottenere una promozione. L’esito di un concorso che a qualcuno appare “ingiusto” è spesso corretto in un concorso successivo. Per fare un esempio (apertamente reso pubblico dall’interessato in
www.renatobrunetta.it/documenti/new/2e.pdf) il  Ministro Renato Brunetta, non promosso ad ordinario in un concorso molto controverso degli anni novanta, ebbe modo di far valere i suoi meriti in un concorso successivo.
Eppure sono i “concorsi”, specialmente quelli di prima fascia, che infiammano l’animo degli interessati e dei loro sostenitori, e che danno luogo a discussioni, che assumono il carattere di vere e proprie guerre di religione.
Dobbiamo osservare, a questo punto, che sarebbe un gran brutto segno se tutti fossero d’accordo in un ambito così opinabile come è quello dei giudizi sul valore dei contributi scientifici. Vorrebbe dire che prevale un “pensiero unico” difficilmente compatibile con il vero progresso della scienza e della cultura. Un giudizio ragionevolmente sicuro sul valore di un contributo scientifico può essere dato, con poche eccezioni, a distanza di diversi decenni dal conseguimento del risultato. Non è un caso che i premi Nobel vengano spesso attribuiti a settuagenari per risultati conseguiti quando erano trentenni. I giudizi sul valore di contributi recenti sono invece più incerti e quindi più discutibili.
Una discussione accesa sugli esiti dei concorsi è quindi fisiologica, ed anche opportuna, se ristretta all’ambito degli esperti. E’ anche naturale che questi esiti possano essere previsti e criticati in anticipo da chi è interno al sistema. Infatti le valutazioni concorsuali riguardano “pubblicazioni” che sono appunto pubbliche, e le diverse opinioni in merito alla validità delle ricerche possono trovare maggiore o minore credito nella comunità scientifica destinata ad esprimere le commissioni. Per quanto strano possa sembrare a chi non riflette sulla natura di un concorso universitario, è ben possibile che l’esito di un concorso, o di una analoga valutazione per una promozione in ambito internazionale, sia noto con grande anticipo rispetto al suo svolgimento.
E’ invece un’anomalia, credo solo italiana, che un professore, deluso dal prevedibile esito di concorsi per la sua disciplina, si appelli al governo perché blocchi attraverso lo strumento del decreto legge (che la Costituzione riserva ai “casi straordinari di necessità ed urgenza”), oggi con la fiducia convertito in legge, i concorsi già banditi ed in procinto di essere svolti per tutte le discipline, anche quelle per le quali egli non può sapere nulla.  Ancora più strano è che il governo si affretti, nel giro di pochi giorni, ad accogliere l’appello e che il parlamento assecondi senza molte obiezioni questa stranezza. Perché di questo stiamo parlando: di un provvedimento che, sui concorsi universitari,  recepisce l’appello di Francesco Giavazzi, un simpatico economista di  Milano. Questa legge dovrebbe infatti passare alla storia come legge Gelmini-Giavazzi dai nomi del ministro proponente e del professore suggeritore.
Veniamo ora però al merito della legge, dopo questa necessaria introduzione. Cominciamo con un aspetto positivo. L’innovazione di prevedere solo professori di prima fascia nelle commissioni per i concorsi di ricercatore, è certamente positiva. E’ sperabile che, in tal modo, questi concorsi, che sono gli unici veri strumenti per il  reclutamento, acquistino un carattere nazionale e internazionale. Il commissario designato dalla facoltà dovrà confrontarsi con due colleghi dello stesso rango. Saranno quindi incoraggiate le domande provenienti da chi non appartiene alla stretta cerchia degli allievi del “membro interno” della commissione. Forse si scateneranno  “guerre di religione” (un buon segno, come ho già detto) anche per questi concorsi, che finora erano stati avvolti da un clima di omertà, in base al principio “cujus regio ejus religio”, applicato a piccoli feudi accademici. Certo, sarebbe stato meglio eliminare anche l’ipotesi di un “membro interno” delle commissioni, come è da anni richiesto da una associazione sindacale (ANDU) che raccoglie molti ricercatori universitari. Ma sicuramente è stato fatto un passo avanti.
Diverso è invece il giudizio sulle innovazioni introdotte per i concorsi di prima e seconda fascia. Non parlo del passaggio dal sistema elettivo (per i 4/5 delle commissioni) al sistema misto, di elezioni seguite da sorteggio. Questo passaggio potrebbe modificare le dinamiche interne delle comunità scientifiche dando  luogo a diverse aggregazioni, alleanze e competizioni. I risultati, almeno a medio termine, non sarebbero modificati di molto: dipenderebbero, come sempre, dal livello dei candidati e, poiché stiamo parlando, in massima parte, di candidati “interni”, dal livello raggiunto dalla comunità scientifica di riferimento. Del resto abbiamo già avuto per quasi venti anni commissioni scelte in base a questo sistema misto.
Il problema, invece, è che, sul piano tecnico, le disposizioni della legge Gelmini-Giavazzi non stanno in piedi. Per ogni concorso già bandito di prima e seconda fascia (considerati assieme) bisognerebbe eleggere 12 professori ordinari. Dall’insieme complessivo degli eletti verrebbero sorteggiate le commissioni. La Camera, nel ratificare il decreto, si è accorta che l’elezione di un così alto numero di professori poteva risultare impossibile per un piccolo settore, e ha saggiamente disposto che quando il numero dei professori ordinari è insufficiente, si proceda direttamente al sorteggio. Non ha però fatto il passo ulteriore di prevedere il sorteggio anche nel caso in cui il numero dei professori ordinari è sufficiente, ma non si raggiunge un numero sufficiente di eletti. Facciamo il caso di un settore scientifico disciplinare che conosco bene: quello dell’Analisi Matematica. In questo settore i professori ordinari e straordinari sono 280, godrebbero dell’elettorato passivo 231 professori (tolti cioè 30 straordinari e 19 membri interni). Con 15 concorsi di seconda fascia e 4 di prima, già banditi, bisogna eleggere 228 professori. Possono 280 elettori eleggerne 228? A priori nulla lo vieta. Ma la partecipazione al voto per le commissioni di concorso si è attestata nel passato al 60%.  E’ improbabile comunque che votino più di 200 professori. Si vota in genere per colleghi noti. Chi è noto ad una persona sarà noto anche a due o tre altre persone. In pratica i voti, quando espressi, si concentreranno su un centinaio di persone note. Eppure secondo la legge almeno 228 persone dovrebbero essere votate per essere sorteggiate. La stessa situazione si verifica, in misura più o meno grave in tutti i settori della matematica, e presumibilmente in molti altri settori. Chi è responsabile di questo pasticcio? Certamente non il professore ispiratore. Non solo egli aveva originariamente chiesto il puro sorteggio ma è così lontano dal rendersi conto del problema, che ha proposto che non siano eletti per il sorteggio professori che non sono più molto attivi nella ricerca.
Possiamo dire che è responsabile il Ministro? Anche lei aveva portato in Consiglio dei Ministri la proposta di puro sorteggio. E’ responsabile dunque il Ministro Brunetta che, a quel che si è saputo, avrebbe chiesto, in Consiglio dei Ministri, di introdurre la elezione prima del sorteggio? Ma Brunetta ha fatto una proposta politica che doveva essere messa a punto sul piano operativo dai tecnici. Allora è colpa dei tecnici? Quali tecnici? E come, se il decreto, approvato un venerdì, doveva essere pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale prima di lunedì, per bloccare, secondo gli ordini impartiti dal prof. Giavazzi, le elezioni delle commissioni?
Ritorniamo quindi alle considerazioni iniziali. Un simpatico professore, un po’ superficiale, ha tutto il diritto di pensare che la mancata promozione dei suoi allievi o dei candidati da lui sostenuti, configuri un “caso straordinario di necessità ed urgenza” ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, per il quale sia opportuno e costituzionalmente lecito, intervenire con un decreto-legge, ed ha certamente diritto di esprimere questo parere su un quotidiano. In un paese normale, però, il Governo dovrebbe agire con continuità secondo una politica chiara non soggetta ad improvvisazioni, sostenuta da analisi tecniche sulle effettive possibilità di applicare le disposizioni che si propongono.
Gli errori della legge Gelmini-Giavazzi in tema di concorsi saranno corretti in qualche modo. Ma la lezione dovrebbe essere appresa e meditata. Le risse concorsuali dei professori sono fisiologiche, ma non dovrebbero interferire nell’attività legislativa. Inoltre, visto che non esiste un sistema di concorsi a prova di errore, il Ministro dovrebbe vigilare perché siano sempre assicurate le possibilità di correggere gli inevitabili errori, attraverso successive opportunità offerte ai candidati perdenti. In altre parole, indipendentemente dal sistema di formazione delle commissioni, dovrebbe essere assicurato un flusso costante (anche se modesto) di concorsi per promuovere il personale docente. E’ quello che, miracolosamente, è avvenuto negli ultimi dieci anni, dopo anni di arbitrarie sospensioni dei concorsi. Speriamo che la legge Gelmini-Giavazzi non sia un segnale che si vuole interrompere questo flusso.

*Professore ordinario di analisi matematica nell’Università “La Sapienza” di Roma.

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L’inganno delle fondazioni

Pubblicato il 07 Gennaio 2009 da admin

L’art. 16 del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito in legge n. 133 del 2008 attribuisce alle università, o meglio al senato accademico, la facoltà di trasformarsi in fondazioni di diritto privato; si attribuisce a tale organo il potere di cambiare natura giuridica e trasformare l’università da soggetto di diritto pubblico in soggetto privato.

L’incipit del primo comma dell’art. 16 è il seguente: “In attuazione dell’art. 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato”.

Tale disposizione va letta tenendo ben presente l’ultimo comma dell’art. 33 Cost. che recita: “Le Istituzioni di alta cultura, Università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

In questo senso, va chiarito che l’autonomia universitaria, nello spirito originario del dettato costituzionale, non può essere inteso come un principio finalizzato a realizzare micro o macro entità accademiche, basate su un sistema di regole arbitrarie, autarchiche e tendenzialmente tese ad assecondare logiche clientelari, dissonanti con la ricerca e l’insegnamento, oltre che foriere di pericolosi disavanzi di bilancio. L’autonomia, piuttosto, va intesa quale requisito meta-giuridico, funzionale e servente al raggiungimento d’altri principi e diritti fondamentali, e pertanto, limitata e incapsulata nel sistema costituzionale; essa non dovrebbe avere quale obiettivo la parcellizzazione del sistema, né la creazione di tanti microsistemi diseguali.

Fino ad oggi, le fondazioni hanno operato al fianco del sistema universitario pubblico,  immaginate non per avere carattere sostitutivo rispetto al sistema pubblico, ma piuttosto intese come strumenti finalizzati alla riduzione della spesa e allo svolgimento più efficiente di attività strumentali di supporto alla didattica e alla ricerca, viceversa, nell’ambito della nuova legge, le fondazioni universitarie avrebbero più che carattere di supporto,  secondo il modello della sussidiarietà, carattere sostitutivo rispetto al soggetto pubblico.

Subordinare  l’autonomia, non soltanto a fondi privati, ma alla governance di soggetti privati, o peggio, a soggetti pubblici che agiscono secondo schemi e logiche dell’autonomia privata, rappresenta l’attacco più vile che si possa fare alla stessa identità costituzionale dello Stato italiano; significa minare alla base la crescita e lo sviluppo di un Paese.

Con la nuova legge, dunque, o il pubblico decide di “giocare” a fare il privato con strutture e risorse pubbliche, non consentendo l’ingresso dei privati, oppure consentendo l’ingresso di soggetti privati nella fondazione universitaria, li trasforma da meri finanziatori esterni a quota-parte proprietari dell’università. Infatti, il II comma prevede che al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie sia trasferita la proprietà di beni immobili, già in uso alle università trasformate.
Ai sensi del I e II comma, il senato accademico, deliberando la propria trasformazione in fondazione di diritto privato e contestualmente adottando lo statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilità (VI comma), a maggioranza assoluta, non soltanto può decidere la dismissione di proprietà pubblica a favore di soggetti privati, o gestire la proprietà pubblica con modelli e finalità privatistiche, ma può altresì rinegoziare, con l’adozione di un nuovo statuto, la governance della fondazione, fissando nuovi criteri di organizzazione e nuovi obiettivi di ricerca ed insegnamento.

Si possono immaginare nuove strategie che con i nuovi assetti proprietari, o con la nuova logica privatistica del pubblico, non potrebbero che essere orientati al mercato ed al profitto. Ciò si verificherebbe, appunto, anche nel caso in cui l’assetto proprietario del nuovo soggetto privato restasse pubblico; mi riferisco ovviamente all’ipotesi in cui l’università effettua una mera trasformazione del suo abito giuridico, o all’ipotesi di aggregazioni pubblico-pubblico (università, regioni, enti locali, società per azioni pubbliche, società a prevalenza di capitale pubblico). Quest’ultima ipotesi favorirebbe una miscela esplosiva tra interessi privati e interessi pubblici oscuri, che si fonderebbero e svilupperebbero sulla base di un patrimonio totalmente pubblico; sorgerebbe un Giano bifronte privo, come vedremo successivamente, di reali ed efficaci controlli. Si sarebbe in presenza di un soggetto in balia delle più volgari pressioni politiche, con buona pace dell’autonomia!

Mentre il passaggio dalla proprietà privata alla proprietà pubblica richiede per il nostro ordinamento giuridico una serie di garanzie per il privato, comunque titolare del diritto all’indennità, bizzarramente, nel caso di specie, il senato accademico, senza obbligo di particolari motivazioni, può decidere la dismissione del patrimonio pubblico (il procedimento tecnicamente si perfeziona con decreto dell’agenzia del demanio). Al soggetto pubblico, ex proprietario, non è riconosciuta alcuna indennità. È bene dirlo, la collettività viene depauperata; un bene comune, realizzato in forza del principio costituzionale della fiscalità generale, viene privatizzato.

La norma sul punto è molto chiara (II comma): le fondazioni universitarie, già enti pubblici, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell’agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle università trasformate.

Quindi, non siamo più soltanto in una logica, più o meno sana, di acquisizione di altre risorse, ma piuttosto in una logica di  dismissione di risorse pubbliche, a vantaggio di un soggetto privato, che, con altra veste giuridica, può anche rimanere pubblico. Il nuovo proprietario dei beni e servizi, soggetto di diritto privato, sarà quello che avrà la governance della fondazione universitaria.

Nuovi soggetti e nuovi proprietari andranno sul mercato con agevolazioni fiscali straordinarie, non pagando nulla al fisco e quindi nulla alla collettività (si veda il III comma che prevede che gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse siano esenti da imposte e tasse).

La norma (IV comma) tiene a precisare che le fondazioni universitarie sono enti non commerciali, tuttavia possono perseguire scopi di diritto privato, come consentito dalla loro natura giuridica e orientare la loro azione secondo principi di economicità della gestione. Lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica, la libertà d’insegnamento, tutto diventa orientato al principio di economicità; è così possibile affermare che la stessa autonomia sia orientata al principio di economicità.

Va chiarito inoltre che le fondazioni universitarie possono svolgere attività commerciali, pur non essendo assoggettate alle regole proprie degli imprenditori commerciali. In sostanza, l’elemento distintivo degli enti non commerciali è quello di non avere, ad oggetto esclusivo o principale, lo svolgimento di un’attività di natura commerciale, intendendosi per tale attività quella che determina reddito d’impresa. Ciò significa che le fondazioni universitarie, pur dovendosi qualificare per la rilevanza sociale delle finalità perseguite, possono produrre, seppur limitatamente e non come attività principale, reddito d’impresa.

Ai sensi del XI comma dell’art. 16, resta fermo il sistema di finanziamento pubblico.  È  possibile dunque che risorse finanziarie pubbliche non soltanto siano “depistate” verso soggetti privati, o pubblici che agiscono come un privato, ma altresì siano esternalizzate e a questo punto il controllo sulle risorse pubbliche da parte della Corte dei conti, diventerebbe realmente impossibile.

In ogni caso, la norma è ambigua, in particolare nella parte in cui si afferma che il finanziamento pubblico costituisce elemento di valutazione a fini perequativi. Ciò vuol dire che saranno destinati maggiori finanziamenti pubblici alle fondazioni universitarie con minori finanziamenti privati, o significa l’esatto opposto come i recenti meccanismi di co-finanziamento fanno pensare?

Si conferma il principio del co-finanziamento, già introdotto dalla legge n. 537 del 1993, che tuttavia assume connotati assolutamente diversi, allorquando il soggetto che decide è un soggetto privato, o falsamente pubblico, che non necessariamente rivolge tutti i suoi interessi all’interno dell’assetto universitario o comunque che può rivolgere i propri  interessi verso settori della ricerca, tali da determinare profitti indotti al mondo dell’impresa, o comunque fortemente collusi con il mondo della politica.

In teoria, con beni di ex proprietà pubblica e con risorse principalmente, se non esclusivamente pubbliche, le fondazioni con proprio statuto possono decidere di porre in essere strategie aziendali, lobbistiche, corporative, pseudo politiche, di stampo neo-feudale, anche diversificate rispetto alla mission originaria di una struttura universitaria. Risorse pubbliche e tasse di iscrizione potrebbero essere orientate verso lidi ed obiettivi non riconducibili al perseguimento di interessi generali; il tutto, evidentemente, in contrasto con l’art. 3, con l’art. 9 e con l’art. 33 della Costituzione.

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A chi serve l’abolizione del valore legale del titolo di studio?

Pubblicato il 07 Gennaio 2009 da admin

Da alcuni mesi sembra diffondersi con sempre maggiore intensità la richiesta dell’abolizione del valore legale dei titoli di studio (cfr. Sartori e Giavazzi sul «Corriere della Sera», Manzini su lavoce.info). A me pare tuttavia che tale richiesta sia accolta con un crescente quanto superficiale entusiasmo solo in vista delle sue potenziali dirompenti conseguenze sull’assetto del sistema universitario piuttosto che in base ad un’attenta riflessione sugli effetti concreti che essa determinerebbe.

Secondo i suoi sostenitori, l’abolizione del valore legale dei titoli di studio servirebbe a mettere in concorrenza tra loro le Università e ciò sarebbe il miglior rimedio alle molte inefficienze (dagli sprechi ai concorsi che non reclutano i migliori) di cui oggi soffre l’Accademia italiana. Se il titolo di studio non ha lo stesso valore legale assicurato dalla legge, ma solo quello che il mercato gli attribuisce, ogni università sarebbe costretta ad assumere i migliori docenti, a fare una migliore formazione, a offrire servizi più efficienti agli studenti.

Secondo i suoi sostenitori (cfr. l’articolo del prof. Manzini pubblicato su lavoce.info), l’abolizione del valore legale del titolo di studio avrebbe importanti effetti anche sulle assunzioni nella p.a. oggi inficiate dal valore legale poiché «nei concorsi pubblici, la Pa, costretta a far finta che ogni laureato abbia uguale preparazione, non riesce a selezionare i migliori». Inoltre, sarebbe un beneficio per le stesse famiglie e per gli studenti oggi tratti in inganno in quanto «indotti a pensare che in qualunque università investano le loro risorse, le possibilità di impiego successivo sono le medesime».

Ma davvero queste descritte sono le conseguenze del valore legale del titolo di studio? Davvero questa riforma sarebbe destinata ad avere effetti palingenetici sul nostro sistema universitario? O piuttosto si tratta più verosimilmente dell’ennesima riforma che, in linea con quelle degli ultimi due decenni, finirebbe solo con aggravare i problemi dell’università invece di risolverli?

Da una prima riflessione, mi pare che attribuire valore legale ai titoli di studio significhi semplicemente affermare un principio di eguaglianza dei titoli stessi a garanzia di coloro che tali titoli hanno conseguito: tutti i laureati in giurisprudenza possono accedere all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato, come tentare i concorsi per le professioni di notaio o di magistrato. Ciò non vuol dire tuttavia che i laureati in giurisprudenza diventeranno tutti avvocati, e lo stesso vale per le professioni di ingegnere o di architetto. In secondo luogo, il nostro paese è inserito in un ordinamento sovranazionale, quello europeo, che garantisce a tutti i cittadini la possibilità di prestare il proprio lavoro in qualsiasi Stato dell’Unione e a tale scopo ha elaborato normative specifiche per il riconoscimento a livello europeo del titolo di studio conseguito in ciascuno degli Stati membri. In terzo luogo, il valore legale dei titoli di studio ha un significato concreto per il settore pubblico: se una Pubblica amministrazione vuole assumere funzionari amministrativi con competenze giuridiche è costretta a bandire un concorso al quale devono poter partecipare tutti coloro che hanno la laurea in giurisprudenza; tanto accade per l’accesso in magistratura o per l’accesso alla professione di notaio. Il valore legale del titolo di studio ha la sola funzione di consentire a tutti i laureati l’accesso al concorso. In quarto luogo, quando i concorsi sono seri, spesso accade che, nonostante l’enorme numero di domande, a superare gli scritti sia un numero di persone addirittura inferiore ai posti banditi (vedi ad esempio il concorso in magistratura) e i vincitori e i bocciati provengono dalle più svariate sedi universitarie del Paese, del sud come del nord, da quelle quotate a livello internazionale a quelle meno efficienti. In quinto luogo, la diversa qualità dell’insegnamento è certamente importante per la formazione dello studente ma non è un fattore assolutamente discriminante per l’accesso al mondo del lavoro, sempre nella misura in cui i programmi di studio siano omogenei su tutto il territorio nazionale. Il mondo del lavoro (almeno quello che si basa sul merito) seleziona anche in base ai successivi corsi di formazione, o in base alle esperienze post lauream, per le conoscenze indipendenti dai programmi accademici, per le doti rilevate nel corso di un colloquio o di una prova pratica, per cui non è affatto escluso che un laureato di un’università di provincia possa in concreto superare quello di una delle università più prestigiose. Ciò non toglie, peraltro, che già oggi, gli studenti che ne hanno la possibilità, perché supportati da famiglie benestanti, possono scegliere quegli Atenei che paiono assicurare loro un più facile accesso all’attività lavorativa (fornendo loro maggiori garanzie per il superamento di tutte quelle valutazioni prodromiche all’ingresso nel mondo del lavoro, come esami di stato, concorsi, colloqui per il settore pubblico e, per le professioni, il cd. vaglio del ‘mercato’ ). Da questo punto di vista, l’abolizione del valore legale del titolo nulla modificherebbe, ma servirebbe solo a privare di qualsiasi garanzia chi non potrebbe permettersi le università più “quotate”.

Il valore legale del titolo, insomma, non attribuisce alcun privilegio, ma ha solo la funzione di mettere su una posizione di parità formale i laureati, i quali poi dovranno darsi da fare per entrare in concreto nel mercato del lavoro (sia chiaro che io parlo di quella parte trasparente del mercato del lavoro; per quella truccata non c’è riforma che tenga: conteranno sempre le classiche raccomandazioni a prescindere dal valore legale del titolo di studio).

Non riesco a capire quale sarebbe l’aspetto profondamente innovativo della proposta e perché, se il titolo di studio non dovesse avere valore legale, le università si farebbero concorrenza e assumerebbero i migliori docenti, la pubblica amministrazione recluterebbe un personale migliore e le famiglie sarebbero più garantite. Al contrario, questa riforma creerebbe enormi problemi. In assenza di valore legale del titolo di studio, infatti, come si garantirebbe l’esercizio delle professioni liberali, con che criterio si ammetterebbero i giovani ai diversi esami di stato? Se un ente pubblico volesse assumere dei funzionari sarebbe libero di richiedere i laureati di una specifica facoltà, visto che i titoli di studio non sarebbero più uguali? E non sarebbe questo forse addirittura un incentivo ad assumere personale con un curriculum “predeterminato”? In mancanza di valore legale del titolo di studio  in Italia come potremmo chiedere all’Europa il riconoscimento dei nostri titoli, nella misura in cui saremmo noi i primi a non riconoscere il valore legale delle nostre lauree?

A me pare che dietro la proposta di abolizione  del valore legale del titolo di studio non vi sia altro che la volontà di realizzare un preciso obiettivo: quello di sancire in maniera definitiva il completo abbandono da parte dello Stato del compito di garantire l’istruzione universitaria e la ricerca scientifica. Ciò, peraltro, si badi, è assolutamente complementare alla riforma contenuta nell’art. 16 del d.l. 112 del 2008, conv. in l. 133 del 2008, che prevede la trasformazione delle università in fondazioni, e quindi la loro fuoriuscita dall’apparato organizzativo della pubblica amministrazione. Con l’abolizione del valore legale del titolo di studio si determinerebbe una completa privatizzazione e una assoluta liberalizzazione dell’istruzione universitaria. È chiaro, infatti, che a fronte dell’abolizione del valore legale del titolo di studio lo stato, che quel valore non attribuirebbe più, perderebbe qualsiasi interesse (e qualsiasi obbligo) ad assumersi il ruolo del garante dell’omogeneità del sistema di istruzione universitario in tutto il paese. Una volta abolito il valore legale delle lauree, infatti, a quale titolo lo stato dovrebbe determinare i programmi universitari, stabilire standard qualitativi, disciplinare le procedure concorsuali, addirittura finanziare le stesse università? Si tratterebbe pertanto del definitivo compimento di quel processo in iniziato molti anni fa di arretramento dello Stato da questo suo fondamentale e inderogabile compito sancito dagli art. 9 e 33 cost., sulla base di una malintesa ed ambigua concezione dell’autonomia che è stata interpretata dalla classe politica come sinonimo di fuoriuscita delle università dal bilancio pubblico e da una parte dell’accademia come assenza di qualsiasi controllo sul proprio operato.

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