Quarant’anni fa. E oggi

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Political and social notes

C’è un problema politico che conviene enunciare a chiare lettere, se vogliamo evitare che il quarantennale dell’approvazione dello Statuto dei Lavoratori, caduto il 20 maggio scorso, diventi l’occasione per celebrarne il funerale. Si può porlo in forma di domanda: lo Statuto, complessivamente considerato, è compatibile o no con la «costituzione economica» fissata nel Trattato istitutivo dell’Unione Europea?

L’opinione prevalente risponde di sì. Specialmente tra i giuristi, l’Unione Europea è vista come uno spazio non solo compatibile con le garanzie giuridiche che il lavoro salariato ha saputo conquistarsi nel corso del XX secolo nell’ambito degli Stati-nazione, ma addirittura come il presupposto per la loro conservazione ed estensione anche a coloro che attualmente ne godono in misura ridotta o ne sono del tutto privi: in fondo, bisogna pur sempre ricordare che le disposizioni più penetranti dello Statuto – come quelle che concernono la presenza del sindacato in azienda o apprestano la tutela reintegratoria per il licenziamento illegittimo – si applicano soltanto ai lavoratori occupati all’interno di aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti (ovvero oltre sessanta sul territorio nazionale).

È però indiscutibile che, nel nostro Paese, l’approfondirsi del processo d’integrazione economica europea, specie a partire dal 1992, si è accompagnato all’adozione di misure legislative che, pur senza formalmente intaccare i dispositivi dello Statuto, hanno in sostanza ridotto l’area della sua operatività anche all’interno delle imprese che prima erano tenute alla sua integrale applicazione: l’introduzione del lavoro interinale, la liberalizzazione delle causali per la stipulazione di contratti a termine e ancora l’esplosione delle collaborazioni coordinate e continuative, per non fare che qualche esempio, hanno di fatto consentito al padronato di avvalersi delle prestazioni di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori senza che costoro potessero godere dei benefici della stabilità del rapporto d’impiego.

Per di più, si tratta di artifici normativi che non sono imputabili esclusivamente a quelle forze che nel panorama politico identifichiamo abitualmente come di destra o centro-destra: il lavoro interinale (e la consequenziale abrogazione della legge sul divieto di appalto della manodopera, che risaliva addirittura al 1960) fu introdotto dal primo governo dell’Ulivo nel 1997, che allora era sostenuto da tutta Rifondazione; e ancora ad un governo «progressista» (e a un ministro del lavoro proveniente dalla Cgil) è da ascrivere la famosa – o meglio, famigerata – circolare del 2006, che per gli addetti ai call-center collocava il discrimine tra autonomia e subordinazione nel fatto che essi ricevessero le telefonate dagli utenti o le facessero motu proprio per promuovere la vendita di servizi alla clientela.

Se dunque non vogliamo cadere nell’abituale fallacia idealistica di ritenere che tutto andrebbe per il meglio se solo al governo ci fossero persone di buona volontà, dobbiamo pur chiederci se non ci sia una qualche spinta oggettiva che condizioni l’evoluzione – o meglio, l’involuzione – del nostro diritto del lavoro. E a questo riguardo, un principio di risposta può essere messo come segue.

Si dice spesso che lo Statuto dei Lavoratori non piovve dal cielo, ma scaturì dalle lotte sociali che attraversarono tutti gli anni ’60, fino a sfociare nell’autunno caldo del 1969. Indubbiamente è vero. Ma non bisognerebbe mai dimenticare che quella stagione di lotte dipendeva a sua volta dal fatto che il nostro sistema economico veleggiava in quegli anni verso la piena occupazione. La lotta di classe è certo consustanziale al modo di produzione capitalistico, ma affinché la lotta dia luogo ad un conflitto, in cui i lavoratori riescano produttivamente a rivoltarsi contro le condizioni che il padronato impone per assoldarli (e ad esigerne delle altre), il mercato del lavoro dev’essere «sparecchiato»: non dev’esserci disoccupazione. La prima funzione della disoccupazione è infatti quella di mantenere l’autorità del padrone sul lavoratore. Come osservò una volta Joan Robinson, fintanto che il padrone è in condizione di dire: «Se non vuoi il lavoro, ci sono molti altri che lo vogliono», quest’autorità è indiscutibile e normalmente indiscussa; solo quando il lavoratore può dire: «Se non mi vuoi, ci sono molti altri che mi vogliono», la situazione può dirsi mutata, e dunque può sorgere il conflitto[1].

Ma se le lotte operaie costituivano un prodotto (e non dunque un presupposto) della piena occupazione, a cosa era imputabile quest’ultima? Non si dica che era stata l’espansione fordista del boom economico: si scambierebbe di nuovo l’effetto con la causa. Perché all’origine del miracolo economico non c’era affatto un’impresa capitalistica libera di laisser faire, ma – al contrario – la «costituzione economica» disegnata nel Titolo III della Costituzione repubblicana del ’48, che vincolava il riconoscimento della libertà economica dell’impresa al rispetto delle garanzie dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e ne subordinava l’azione al governo pubblico dell’economia, quale condizione essenziale (come aveva intuito Palmiro Togliatti) per assicurare l’effettività di quel «diritto al lavoro» sancito solennemente dall’art. 4 della Costituzione stessa[2].

Lo Statuto dei Lavoratori fu insomma il figlio legittimo di quella Costituzione: in senso formale e in senso materiale. Le limitazioni che esso poneva all’autonomia delle imprese (i «lacci e lacciuoli» di cui si sarebbe a lungo doluto Guido Carli) non erano altro che una manifestazione del potere di disposizione dello Stato sul funzionamento dell’apparato produttivo, ossia sull’impiego dei mezzi di produzione. Più esattamente, ciò che dal lato delle imprese appariva come un vincolo, cioè come un negativo, non era altro che l’effetto positivo dei rapporti di produzione statuali e della loro capacità di surdeterminare il funzionamento complessivo dell’economia pubblica e privata[3].

In tutt’altra direzione si muove invece l’Unione Europea. «L’azione degli Stati membri e della Comunità – dice infatti l’art. 4 del Trattato istitutivo, nel testo modificato dal Titolo II, art. G, del Trattato di Maastricht – dev’essere improntata ad una politica economica «condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza».

Non si potrebbe enunciare meglio il contrasto (o meglio l’antinomia)[4] esistente tra l’art. 41 Cost. e l’art. 4 del Trattato: l’uno vorrebbe lo Stato a coordinare e indirizzare, l’altro ordina di «lasciar fare»; l’uno vorrebbe che si perseguissero «fini sociali», l’altro è convinto – come già Adam Smith – che quali siano i fini da perseguire e i mezzi da scegliere ognuno può giudicare molto meglio di qualsiasi uomo di stato o legislatore.

Si dovrebbe peraltro ricordare che una scelta così radicalmente antitetica a quella compiuta dai nostri padri costituenti non si basava soltanto su preferenze politico-istituzionali market-oriented, ma serviva a difendere concreti e corposi interessi commerciali della Germania, come poi i fatti si sarebbero presi carico di dimostrare[5]. Ma non è questo che qui interessa. La domanda piuttosto è: perché mai una costituzione economica del genere dovrebbe risultare esiziale per le sorti del lavoro dipendente? Per un semplice ma incontrovertibile motivo: e cioè che, sulla sua base, il lavoro cessa di essere un «diritto» e viene degradato al rango di semplice «libertà»[6]. Libertà di cercarsi un posto se lo si trova, libertà di contrattare un salario elevato se ci si riesce, libertà di andarsene se non si viene cacciati prima: non ci può essere altro che questo sul mercato capitalistico del lavoro, quello appunto della «libera concorrenza». Marx l’aveva scritto a chiare lettere: su questa base, «il lavoro non è che una merce come le altre» e deve subire le stesse alterne sorti che il mercato impone a tutti i fattori produttivi; «sarebbe sciocco considerarlo da una parte come una merce, e d’altra parte volerlo porre al di fuori delle leggi che determinano i prezzi delle merci»[7].

Non si tratta di essere banalmente antieuropeisti: quello lo lasciamo fare ad altri. Ma è appunto da sciocchi continuare a credere che l’adesione alla costruzione europea così tenacemente voluta da Romano Prodi e Carlo Azeglio Ciampi , con il concerto di altre eminenti personalità inopinatamente ascese al rango di padri nobili del «riformismo» italico (che in verità era tutt’altra cosa), non sia stata la prima responsabile dei rovesci subiti dalla classe lavoratrice negli ultimi vent’anni. Diciamolo chiaramente: lo Statuto è ancora giovane, sono loro ad essere vecchissimi. Vengono dall’Ottocento.

 

[1] Cfr. Joan Robinson, Un programma per la piena occupazione (1943), ora in Ead., Occupazione, distribuzione e crescita, a cura di M. C. Marcuzzo, Bologna, il Mulino, 1991, p. 101.
[2] Per una disamina in chiave marxista della «costituzione economica» contenuta nella Carta costituzionale del ’48 rinviamo a Luigi Cavallaro, Lenin in Italia (ma non se ne sono accorti), «Critica marxista», n. 6, 2009, pp. 35-41, dove anche il riferimento all’emendamento suggerito da Togliatti durante i lavori dell’Assemblea costituente e di fatto confluito nell’attuale formulazione dell’art. 41 comma terzo Cost.
[3] Abbiamo argomentato più distesamente questo punto in L. Cavallaro, Come nacque e morì il conflitto di classe in Italia, «Alternative per il socialismo», n. 7 (2008), pp. 140-154.
[4] Così già Natalino Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, Laterza, 1998, spec. pp. 22 ss.
[5] Si vedano su questa rivista i numerosi interventi di Sergio Cesaratto, a cominciare dall’ultimo: https://www.economiaepolitica.it/index.php/primo-piano/luno-due-tedesco-the-sick-fraulein-of-europe-ii/.
[6] V. più ampiamente L. Cavallaro, Costituzioni e diritto al lavoro. Un’interpretazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, «Rivista italiana di diritto del lavoro», 2003, I, pp. 227-258.
[7] Karl Marx, Salario, prezzo e profitto (1867), trad. it. di P. Togliatti, a cura di A. A. Santucci, Roma, Editori Riuniti, 1999, p. 69.
[8] Si veda l’appassionata rivendicazione dello stesso Prodi apparsa giusto il 20 maggio scorso sul Corriere della Sera: http://archiviostorico.corriere.it/2010/maggio/20/Prodi_per_euro_scrissi_Kohl_co_9_100520002.shtml.

 

Una versione ridotta di questo articolo è apparsa sul quotidiano Liberazione del 20 maggio 2010

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